PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ricorso al T.A.R.: ingiunzione di sgombero di aree demaniali

18 Dicembre 2020

Traccia

Tizio è proprietario di un’area nel Comune di Alfa ove sorge, fin dal 1928, un immobile adibito a civile abitazione. Tale immobile era stato sopraelevato nel 1967 in forza di regolare concessione edilizia.

Con nota prot. 1194 del 02.02.2013 l’Agenzia del Demanio comunicava alla Capitaneria di Porto di Alfa l’esito di un sopralluogo effettuato in data 12.11.2012, invitando l’Autorità marittima all’adozione dei provvedimenti di competenza.

La Capitaneria di Porto di Alfa con nota prot. 21908 del 22.04.2013 comunicava a Tizio l’avvio, a seguito del richiamato sopralluogo del 2012, del procedimento volto all’emanazione dell’ingiunzione di sgombero con riferimento ad un’area ritenuta demaniale e di cui si contestava a Tizio una parziale occupazione abusiva con una porzione del predetto immobile, utilizzato come abitazione per sé e per la propria famiglia.

Tizio riscontrava la nota della Capitaneria di Porto con raccomandata del 06.05.2013, rivendicando la privata proprietà dell’intera area, al contempo demandando all’Autorità marittima l’effettuazione di più approfonditi accertamenti volti a verificare la reale situazione dominicale dell’immobile in questione.

La Capitaneria di Porto con nota prot. 51980 del 22.09.2013 sospendeva il procedimento ingiuntivo attivato nelle more dell’esperimento di ulteriori accertamenti demandati all’Agenzia del Demanio.

A distanza di quasi 7 anni, pur in assenza di ogni ulteriore accertamento, con nota prot. 14769 del 08.04.2020 la Capitaneria di Porto notificava l’ingiunzione di sgombero n. 30/2020.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto giudiziario più idoneo per la tutela dei suoi interessi.

Articoli di riferimento

  • Art. 8, c.p.a.;
  • Art. 10, L. 241/1990;
  • Artt. 32 e 54, Cod. Nav.

Fattispecie

Nel caso di incertezza sugli esatti confini delle aree demaniali viene in luce la necessità per l’Amministrazione di seguire la procedura di delimitazione ex art. 32 Cod. Nav., in assenza della quale conseguirà l’illegittimità dell’eventuale provvedimento di ingiunzione di sgombero nei confronti del privato.

Istituti

  • Giurisdizione del G.A.
  • Partecipazione del privato al procedimento amministrativo.
  • Procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo.

Giurisprudenza

  • T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 27 marzo 2020, n. 3675. Il procedimento per l'esclusione di zone dal demanio marittimo, ai sensi dell'art. 35 Cod. Nav., rientra nel più vasto genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla l. n. 241/1990, per cui il silenzio dell'Amministrazione intimata contrasta con la previsione generale dell'art. 2 della legge citata, che impone l'adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all'istanza dell'interessato.
  • T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 19 settembre 2019, n. 1581. Presentando il demanio marittimo una conformazione variabile nel corso del tempo in considerazione della mutevole azione del mare sulle coste le aree demaniali marittime, per intrinseca natura, possono risultare di incerta perimetrazione, in quanto possono intervenire, con un certo margine di probabilità, modificazioni del territorio costiero che rendano non più affidabili le mappe redatte dagli uffici catastali. L'oggettiva incertezza, in ordine all'esatto tracciato della linea di confine, rende illegittimo un procedimento istruttorio per la delimitazione del demanio marittimo reso senza la partecipazione al procedimento stesso del privato, in quanto in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 32 cod. nav.
  • T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 15 aprile 2019, n. 288. È devoluta al giudice amministrativo la controversia con cui il privato contesta la legittimità del provvedimento di sgombero di area demaniale lamentando l'omessa effettuazione della delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell'art. 32 cod. nav. quale necessario presupposto per l'adozione del provvedimento di autotutela demaniale; in tal caso, infatti, la questione relativa alla demanialità del bene non costituisce oggetto diretto e principale della controversia, ma si atteggia esclusivamente come un presupposto per l'esercizio del potere discrezionale di autotutela dei beni demaniali, con conseguente incidenza di tale potere su una posizione di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo.
  • T.A.R. Sardegna, sez. I, 15 gennaio 2016, n. 23. Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo previsto dall'art. 32 cod. nav. e dall'art. 58 reg. nav. mar., costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto tutte le volte che sussista incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di sgombero adottata in una situazione di incertezza di confini.

Svolgimento

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI …

RICORSO

Nell’interesse diTizio, nato a … il …. ed ivi residente nella via … n. …, C.F. …, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall’Avv. … (C.F. …) presso il cui studio legale sito in …, Via … n. … è elettivamente domiciliato (Per le comunicazioni: Fax … - P.E.C.: … )

ricorrente

CONTRO

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;

- Agenzia del Demanio, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore;

- Capitaneria di Porto di Alfa, in persona del Comandante e legale rappresentante pro tempore.

resistenti

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- dell’ingiunzione di sgombero n. 30/2020 del 08.04.2020 della Capitaneria di Porto di Alfa, notificata al ricorrente in allegato alla nota della medesima Capitaneria prot. 14769, che pure si impugna, ove d’occorrenza;

- del richiamato verbale di sopralluogo del 12.11.2012, non meglio conosciuto dal ricorrente, eseguito dall’Agenzia del Demanio;

- della nota dell’Agenzia del Demanio prot. 1194 del 02.02.2013 con la quale è stata data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Alfa l’esito di detto sopralluogo del 12.11.2012;

- ove d’occorrenza, della comunicazione di avvio di procedimento prot. 21908 del 22.04.2013 della Capitaneria di Porto di Alfa;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un’area in Comune di Alfa, all’interno della quale ricadono i mappali oggetto dell’impugnata ingiunzione di sgombero n. 30/2020.

Su detta area, propriamente identificata nella sua conformazione e dimensioni nell’atto d’acquisto, insiste, dall’anno 1928, un fabbricato regolarmente accatastato, poi sopraelevato dal ricorrente nel 1967 in forza di regolare concessione edilizia del Comune di Alfa.

Con nota prot. 1194 del 02.02.2013, l’Agenzia del Demanio comunicava, per quanto rileva in questa sede, alla Capitaneria di Porto di Alfa l’esito di un sopralluogo il quale sarebbe stato asseritamente effettuato in data 12.11.2012 da parte del personale della medesima Agenzia del Demanio, invitando l’Autorità Marittima all’adozione dei provvedimenti di competenza.

Con nota prot. 21908 del 22.04.2013, la Capitaneria di Porto di Alfa comunicava al ricorrente Tizio l’avvio, a seguito di detto accertamento del 12.11.2012, del procedimento volto all’emanazione dell’ingiunzione di sgombero con riferimento ad un’area asseritamente demaniale di cui si contestava l’abusiva occupazione da parte di Tizio.

Sul punto, è doveroso fin da subito precisare che il verbale del predetto accertamento, pure dichiaratamente posto a base dell’impugnata ordinanza di sgombero, non è mai stato trasmesso al ricorrente, né dalla Capitaneria né dall’Agenzia del Demanio e di cui lo stesso ignora, dunque, l’esatto contenuto.

Con raccomandata del 06.05.2013, il ricorrente rivendicava la privata proprietà dell’intera area e del sovrastante fabbricato in contestazione e chiedeva alla Capitaneria di Porto di Alfa di voler effettuare accertamenti più approfonditi per verificare la reale situazione dominicale dell’immobile di cui trattasi.

Con nota prot. 51980 del 22.09.2013, la Capitaneria di Porto di Alfa sospendeva l’attivato procedimento ingiuntivo, nelle more di ulteriori accertamenti demandati all’Agenzia del Demanio, anch’essa destinataria di detta nota.

Ebbene, a distanza di quasi 7 anni da detta sospensione, perveniva al ricorrente la nota della medesima Capitaneria prot. 14769 datata 08.04.2020 con allegata l’impugnata ingiunzione di sgombero n. 30/2020.

Ritenendo illegittimo detto ultimo provvedimento, è intenzione del ricorrente Tizio ottenerne l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione dell’A.G.A.

In primo luogo, deve rilevarsi come, con il proposto ricorso, non si è affatto richiesto al TAR di accertare la "qualitas soli", bensì si è portato al vaglio del Giudice Amministrativo l'esame della legittimità dell’attività svolta dall'amministrazione, a fronte del cui esercizio sussiste una posizione che ha certamente consistenza di interesse legittimo.

La questione della proprietà privata dell'area di che trattasi è stata certamente introdotta nel presente giudizio, ma quale questione incidentale, in ragione dei motivi di ricorso con cui si assume l’illegittimità degli atti impugnati in quanto fondati sull'erroneo presupposto della demanialità dell'area e, quindi, in definitiva con travisamento dei fatti.

Pertanto, è chiaro che la controversia abbia come oggetto principale la contestazione dell'esercizio del potere autoritativo dell’Amministrazione il quale si è concretizzato nell’adozione dell’impugnato atto di sgombero, investendo, di conseguenza, posizioni di interesse legittimo. Come tale, è indubbio che la contestazione de qua ben potrà essere esaminata dall'adito Giudice Amministrativo incidenter tantum, senza cioè che, in ragione di essa, si innesti nel processo, in via principale, una questione in ordine alla proprietà dell'area. (cfr., ex multis, TAR. Latina, (Lazio) sez. I, 15 aprile 2019, n. 288; Cons. Stato, sez. VI, 5.3.2015 n. 1093).

Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 10 della L. 241/1990

- Eccesso di potere per carenza di motivazione

- Eccesso di potere per contraddittorietà fra atti della medesima amministrazione

- Eccesso di potere per carenza di istruttoria

Come rilevato nella superiore esposizione dei fatti, la Capitaneria di Porto di Alfa, dopo aver comunicato al ricorrente l’apertura del procedimento ingiuntivo con nota prot. 21908 del 22.04.2013, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti come pervenutale dal ricorrente con raccomandata del 06.05.2013, nella quale Tizio ha contestato la demanialità dell’area in contestazione e rivendicato la proprietà privata della stessa.

A tal fine, ha disposto la sospensione del procedimento ingiuntivo con la successiva nota prot. 51980 del 22.09.2013, e ha, contestualmente, chiesto all’Agenzia del Demanio di procedere con ulteriori verifiche del caso in merito alle argomentazioni proposte dal ricorrente.

Tuttavia, giova evidenziare che, dalla lettura dell’impugnata ingiunzione di sgombero n. 30/2020, non risulta che, a seguito di detta ultima citata nota, sia stata realizzata alcuna ulteriore attività di verifica dell’effettivo posizionamento della porzione di fabbricato in contestazione su area del demanio marittimo (e, più in generale, circa la situazione dominicale delle aree in questione); ciò, né dalla predetta Agenzia, né da parte della stessa Capitaneria.

Ma vi è di più: in aggiunta alla mancata posizione in essere dei pur preannunciati ulteriori accertamenti sulla reale situazione dominicale dei mappali in questione, non può non rilevarsi il mancato coinvolgimento del ricorrente il quale non ha mai ricevuto ulteriori comunicazioni sul punto, così come in merito al precedente verbale di sopralluogo del 12.11.2012 da cui ha preso le mosse il procedimento ingiuntivo.

Sotto il profilo procedimentale sono, pertanto, ravvisabili molteplici censure, di per sé idonee a determinare la nullità dell’impugnata ingiunzione di sgombero e dell’asserito presupposto verbale di sopralluogo del 12.11.2012.

Palesemente contraddittorio è, infatti, l’operato della Capitaneria. Ciò in quanto, quest’ultima, con la citata nota prot. 51980 del 22.09.2013 ha, per un verso, ritenuto di dover sospendere il procedimento sanzionatorio avviato in danno di Tizio per migliori accertamenti della situazione dei luoghi de quibus e di demandare detti accertamenti all’Agenzia del Demanio; mentre, per altro verso, ha concluso il procedimento senza che risulti acquisito alcun ulteriore accertamento da parte della delegata Agenzia del Demanio o, comunque, effettuato alcun ulteriore accertamento da parte della medesima Capitaneria, nulla risultando nell’impugnata ingiunzione di sgombero n. 30/2020.

La Capitaneria ha, altresì, disatteso l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 10 della L. 241/1990: questa, difatti, non ha controdedotto alcunché in sede di definizione del procedimento sulle ragioni illustrate dal ricorrente nelle proprie osservazioni del 6.5.2013.

Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 54 Cod. Nav. e per mancata applicazione dell’art. 32 Cod. Nav. e 58 Reg. Att. Cod. Nav.

Al fine di accertare la reale situazione dominicale dei luoghi in contestazione il ricorrente, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione, ha, come già rilevato, chiesto alla Capitaneria con raccomandata del 06.05.2013 una verifica che, come sopra detto, non è mai stata effettuata da quest’ultima o da chi per Essa e di cui, infatti, non viene fatto alcun riferimento nell’impugnata ingiunzione 30/2020.

In ogni caso, in presenza della rilevata situazione di incertezza circa l’esatto confinamento del demanio marittimo e delle contestazioni del ricorrente, l’Autorità Marittima ben avrebbe dovuto, prima di procedere ad ingiungere lo sgombero, compiere ogni più opportuna indagine e, comunque, attivare la procedura di delimitazione prevista dall’art. 32 Cod. Nav.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte affermato, che “Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo previsto dall'art. 32 c. nav. e dall'art. 58 reg, nav. mar., costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto tutte le volte che sussista incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di sgombero adottata in una situazione di incertezza di confini”. (TAR Sardegna, sez. I, 15.1.2016 n. 23)

Nel caso di specie, la mancanza di precedenti delimitazioni e la contraddittorietà fra le diverse risultanze imponevano, comunque, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 32 Cod. Nav..

Ciò anche in considerazione della situazione fattuale e giuridica consolidatasi negli anni e, in particolare, dei titoli autorizzatori rilasciati al ricorrente nel 1967 per la sopraelevazione sul filo del preesistente fabbricato realizzato nel 1928; e questo proprio nel presupposto che l'area fosse privata.

L’impugnata ingiunzione di sgombero andrà, dunque, annullata, non essendo riscontrabile, quale suo necessario presupposto, l'oggettiva certezza, sia giuridica che fattuale, in ordine alla linea di confine esistente fra la proprietà privata del ricorrente Tizio ed il demanio marittimo e, anzi, catastalmente risultando, come detto, una situazione dominicale contraria rispetto a quella considerata dalla Capitaneria.

Detta certezza potrebbe essere definita solo tramite attivazione e definizione dello specifico procedimento di delimitazione ex art. 32 Cod. Nav., con un nuovo accertamento volto alla demarcazione della linea di confine che tenga conto dell’attuale morfologia dei luoghi e dell'utilizzo compiuto negli ultimi decenni.

                                                   Istanza di sospensione

Quanto alla sussistenza del fumus, si ricava con evidenza da quanto sopra rilevato.

Quanto al periculum, è d’altrettanta evidenza la gravità ed irreparabilità dei danni che dall’esecuzione degli impugnati provvedimenti deriverebbero in capo al ricorrente ove Codesto Ecc.mo Giudice non disponesse, nelle more del giudizio di merito, la sospensione dell’impugnato provvedimento di sgombero e rimessa in pristino dei luoghi.

In mancanza di sospensione, infatti, il ricorrente dovrebbe procedere, al fine di ottemperare all’ordine impartitogli illegittimamente della Capitaneria di Porto, alla demolizione di una rilevante porzione del fabbricato edificato sin dal 1928, quanto al piano terra, e nel 1967, quanto alla sopraelevazione a filo adibito ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare. In questo modo verrebbe, indubbiamente, compromessa la stabilità dell’intero fabbricato, inevitabilmente destinato ad essere abbandonato e anch’esso demolito.

Inoltre, sarebbero notevoli i danni che da ciò deriverebbero in capo al ricorrente, che renderebbero inutiliter data la sentenza con cui Codesta Sezione, preso atto della reale situazione dei luoghi de quibus, dovesse auspicabilmente annullare gli impugnati provvedimenti.

Pertanto, si insiste nel richiedere che l’Ecc.mo TAR adito sospenda gli atti medesimi o, comunque, adotti ogni ulteriore misura cautelare, nessuna esclusa, idonea a garantire l’effettività dell’emananda sentenza di merito.

P.Q.M.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si conclude affinché l'Ecc.mo T.A.R. adito, contrariis rejectis, voglia:

- in via cautelare: Accogliere l’istanza cautelare proposta, per la trattazione della quale si chiede fin d’ora d’essere sentiti nella prima camera di consiglio utile, e, per l’effetto, sospendere nelle more del giudizio di merito l’efficacia degli impugnati provvedimenti o, comunque, dare ogni provvedimento cautelare ritenuto utile;

- nel merito: accertare e dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e disporre il consequenziale annullamento dei provvedimenti medesimi;

- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Dichiarazione di Valore della Causa

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del Dpr 30.5.2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che con riferimento alla presente controversia è dovuto il contributo unificato in misura di € …

…, lì …..                  

          FirmaAvv. …

Mandato

Io sottoscritto Tizio, nato a …, il …., C.F. …, delego l’Avv. …. a promuovere il presente giudizio nanti il T.A.R. di … ed a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del medesimo, conferendo allo stesso Avv … ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre istanze cautelari, motivi aggiunti, appello nonché di rinunciare agli atti e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso lo studio del medesimo Avvocato, sito in …, via … n. … Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., dichiaro altresì di essere stato informato in ordine al trattamento dei miei dati personali e presto il mio consenso al loro trattamento per le finalità strettamente inerenti al presente incarico professionale.

…, lì ….

Firma Tizio

È autentica

Firma Avv. …