PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Nel processo amministrativo non sono ammesse le cd. prove confidenziali

01 Dicembre 2023

Consiglio di Stato

Il caso

Tizio agiva per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale resa tra le parti per l'annullamento, previe idonee misure cautelari, del provvedimento n. 30737 del 18 luglio 2023 (“Provvedimento”), adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) all'esito del procedimento A538 (“Procedimento”), notificato tramite posta elettronica certificata il 3 agosto 2023 (doc. 1);

  • della delibera dell'Autorità dell'8 febbraio 2022 di rigetto degli impegni presentati dalle società ai sensi dell'art. 14-ter, l. n. 287/90 (doc. 2; “Provvedimento di Rigetto”);
  • di ogni altro atto presupposto conseguenziale e/ o connesso, ivi incluso il provvedimento di avvio dell'istruttoria e con riserva di motivi aggiunti, nonché per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità.

Tizio depositava, inoltre, una prima istanza di riesame avverso il decreto n. 1348 del 2023 che, ammettendo un deposito di documentazione non in forma informatica, aveva rigettato la domanda di deposito in forma confidenziale perché non configurabile tranne eccezionali ipotesi di segreto qualificato. Successivamente, veniva (...)

 

Fonte: Diritto e Giustizia