PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per la casetta sull’albero serve il permesso di costruire?

16 Giugno 2023

T.A.R. Genova

A seguito della costruzione di una casetta su un albero, realizzata in economia dal ricorrente come opera edilizia libera, il Comune, previa interlocuzione procedimentale, ha ingiunto la demolizione dell'opera poiché qualificata come “nuova costruzione” ex art. 3 d.P.R. n. 380/2001 (TU Edilizia) e realizzata senza titolo, in area non edificabile per rischio idrogeologico e sottoposta a protezione paesaggistica.

Il TAR ha rigettato l'impugnazione dell'uomo, proprio facendo leva sulla qualificazione del manufatto come “nuova costruzione” soggetta al permesso di costruire. Determinanti, a tal fine, risultano le caratteristiche della casetta, così descritte dalla sentenza:

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Fonte: Diritto e Giustizia