REATO IN GENERE

La procedibilità d’ufficio del reato di violenza sessuale nell’ipotesi di connessione. Appello della parte civile

26 Novembre 2019

Traccia

Tizia conosce Caio durante una serata in discoteca.

Dopo aver ballato insieme, poiché la musica rende assai difficoltosa la comunicazione tra i due, i giovani si spostano nel retro del locale, alla ricerca di un po’ di tranquillità.

Caio, peraltro, nota che Tizia sia particolarmente tesa e imbarazzata, quindi le offre uno spinello per aiutarla a “rilassarsi un pochino” e ne fuma uno anche lui.

Non solo: visto che la ragazza ha accolto con entusiasmo l’offerta dello stupefacente, le regala anche 180 gr. di hashish, da lui definiti “potentissimi”, che Tizia custodisce accuratamente nella sua borsetta.

Qualche minuto dopo, i due iniziano a baciarsi, ma proprio mentre Caio cerca di sfilare i jeans alla ragazza, questa lo ferma e gli dice che non intende consumare un rapporto sessuale con lui.

Ciononostante, il ragazzo non demorde e cerca di vincere le sue resistenze, palpandola con violenza nelle parti intime: la ragazza grida, attirando l’attenzione di alcuni avventori della discoteca, i quali, accorsi immediatamente, immobilizzano Caio e la liberano.

Tizia, ancora sotto shock, si reca subito in Caserma a denunciare quanto accaduto, compresa la cessione di stupefacente, che consegna agli agenti.

Viene, quindi aperto un procedimento penale a carico di Caio per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 609-bis c.p., nel corso del quale Tizia si costituisce parte civile e chiede un risarcimento pari a euro 40.000.

L’udienza preliminare viene fissata otto anni dopo l’iscrizione del reato nell’apposito registro; inoltre, con riferimento alla cessione di sostanze stupefacenti, a Caio viene contestata l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla sola base del quantitativo ceduto e nonostante le analisi eseguite in laboratorio avessero rivelato un elevato quantitativo di principio attivo.

Peraltro, a seguito di richiesta di giudizio abbreviato da parte del difensore di Caio, il procedimento si conclude con l’assoluzione dell’imputato da entrambi i reati a lui contestati.

In motivazione, si legge, invero che, per quanto riguarda la cessione di sostanze stupefacenti, essendo la stessa rientrante nelle ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed essendo decorsi otto anni dall’iscrizione della notizia di reato, questo debba ritenersi prescritto; quanto, invece, al reato di violenza sessuale, il Giudice dichiara non luogo a procedere per assenza della necessaria condizione di procedibilità.

Tizia, sconvolta dall’esito del procedimento penale, non volendo rinunciare alla propria pretesa risarcitoria, si rivolge a un nuovo legale.

Il candidato, assunte le vesti del nuovo legale di Tizia, rediga l’atto giudiziario più idoneo a tutelare le sue ragioni.

 

Articoli di riferimento

Fattispecie

Il reato di violenza sessuale deve ritenersi procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 609-bis, comma 4, c.p., qualora sia connesso con altro reato, commesso nella medesima occasione, e ciò anche laddove quest’ultimo sia dichiarato prescritto.

 

Istituti

Giurisprudenza

  • Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2019, n. 30938. In tema di reati sessuali, la perseguibilità d'ufficio per effetto della connessione prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 4, c.p. non viene meno nel caso in cui il reato connesso procedibile di ufficio si sia estinto per prescrizione, qualora le indagini su quest'ultimo abbiano avuto ad oggetto anche l'altro delitto, essendosi comunque valicata quella soglia di riservatezza a cui presidio è stabilita la perseguibilità a querela di tali reati.
  • Cass. pen., 19 marzo 2019, n. 20780. Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa. Consegue che il consenso deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali. L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale.
  • Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2018, n. 15010. In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga “in itinere” una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
  • Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920. La procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale, determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies, comma 4, n. 4 c.p. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile d' ufficio comporti l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p.. L'eventuale dichiarazione per prescrizione con la successiva abrogazione del commesso reato procedibile d'ufficio, quando quest'ultimo è stato oggetto delle indagini preliminari, è ininfluente ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale.
  • Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2015 n. 20423. In tema di stupefacenti, l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 del "fatto di lieve entità" può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, la quale è deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cassata l'applicazione dell'attenuante de quo, in quanto il giudicante non solo aveva mostrato di apprezzare un solo dato -quello ponderale-, ma, per di più, pur trattandosi di un peso obiettivamente costituito da svariate decine di grammi, nulla aveva soggiunto di commento né sulla composizione della sostanza, né sul numero di dosi ricavabili né su eventuali altre circostanze fattuali tali da consentire di dare al fatto la qualificazione ritenuta).

Svolgimento

CORTE D’APPELLO DI ....

DICHIARAZIONE DI APPELLO

Il sottoscritto difensore e procuratore di Tizia, nata a ...., il ...., residente in ...., Via ...., n. ...., persona offesa costituita parte civile nel procedimento penale n. .... R.N.R., giusta procura speciale in calce al presente atto, propone appello avverso la sentenza n. ...., in data ...., depositata in data ...., con la quale il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di …., ad esito di giudizio abbreviato, ha mandato assolto Caio dai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 609-bis c.p., per i seguenti

MOTIVI

La sentenza è palesemente inesatta laddove ha erroneamente ritenuto insussistenti in capo all’imputato gli elementi costitutivi dei reati contestati. Secondo quanto erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, infatti, il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrando nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 previsto dalla medesima disposizione normativa, dovrebbe ritenersi prescritto, mentre quello di violenza sessuale, commesso ai danni di Tizia, dovrebbe essere considerato improcedibile per mancanza di valida condizione di procedibilità.

Ebbene, con riferimento alla prima delle statuizioni suddette occorre sottolineare la evidente erroneità dell’iter logico-giuridico seguito dalla pronuncia impugnata laddove, nel ritenere integrata la sussistenza della ipotesi di reato attenuata, ha valorizzato un unico elemento, ovvero il quantitativo di stupefacente ceduto dall’imputato, omettendo erroneamente di considerare gli ulteriori indizi che, secondo la recentissima giurisprudenza di legittimità, devono necessariamente costituire oggetto di specifica analisi ai fini della distinzione tra le due fattispecie di reato. Tra questi rientra, senza alcun dubbio, il quantitativo di principio attivo presente all’interno della sostanza che, qualora risulti particolarmente ingente, può (rectius, deve) di per sé stesso escludere la configurabilità dell’ipotesi prevista dal quinto comma menzionato. A tal riguardo, non pare superfluo ricordare che la Suprema Corte di Cassazione abbia recentemente confermato che “in tema di stupefacenti, l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 del ‘fatto di lieve entità’ può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, la quale è deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cassata l'applicazione dell'attenuante de qua, in quanto il giudicante non solo aveva mostrato di apprezzare un solo dato - quello ponderale -, ma, per di più, pur trattandosi di un peso obiettivamente costituito da svariate decine di grammi, nulla aveva soggiunto di commento né sulla composizione della sostanza, né sul numero di dosi ricavabili né su eventuali altre circostanze fattuali tali da consentire di dare al fatto la qualificazione ritenuta)” (Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2015, n. 20423).

Non può dunque dubitarsi della circostanza per cui, poiché nella fattispecie concreta il quantitativo di principio attivo riscontrato nella sostanza stupefacente ceduta da Caio a Tizia fosse pari a …., come emerso a seguito delle apposite analisi effettuate sulla medesima in sede di indagini preliminari, la sentenza di primo grado debba essere riformata sul punto, non potendo considerarsi prescritta la fattispecie di reato più grave.

Sotto altro profilo, occorre rilevare l’erroneità anche della pronuncia di non luogo a procedere emessa dal Giudice di prime cure con riferimento al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. sulla base dell’erroneo presupposto per cui, ai fini della procedibilità, fosse necessaria la presentazione, da parte della persona offesa, di apposita querela che viceversa non risultava essere stata dalla medesima formalizzata nel termine previsto dall’art. 609-septies, comma 2 c.p.

Invero, egli ha evidentemente omesso di considerare la evidente applicabilità, nella fattispecie de qua, del quarto comma della citata disposizione normativa, il quale prevede che “si procede tuttavia d’ufficio … 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. Quest’ultima, invero, deve essere ritenuta sussistente ogni qualvolta il reato procedibile d’ufficio sia connesso materialmente o anche solo processualmente. Al riguardo, infatti, occorre sottolineare che “la procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale, determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 4 c.p. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile d' ufficio comporti l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p.” (Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920). Peraltro, tale principio non può ritenersi venir meno neppure laddove il reato connesso procedibile d’ufficio venga dichiarato prescritto, ma unicamente qualora in ordine a quest’ultimo venga pronunciata sentenza di assoluzione nel merito.

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa è del tutto evidente la sussistenza di una ipotesi di connessione, quanto meno sotto il profilo materiale, tra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello previsto dall’art. 609-bis c.p., trattandosi di fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, essendo emerso chiaramente che Caio abbia ceduto lo stupefacente a Tizia proprio al fine di farla “rilassare”, così cercando evidentemente di attenuare la capacità della medesima di opporsi alle sue avances.

Non può dunque dubitarsi della necessità di addivenire alla riforma della pronuncia di primo grado, con conseguente condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa, considerato che, venuta meno la questione afferente alla improcedibilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p., erroneamente valorizzata dalla sentenza impugnata, alcun dubbio può residuare in ordine alla sussistenza dei reati ascritti al prevenuto. É, infatti, palesemente emersa, ad esito delle indagini preliminari, la responsabilità di quest’ultimo in ordine ai medesimi, sia in ragione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – intrinsecamente credibili, univoche e precise – che delle sommarie informazioni assunte dagli avventori del locale ove si sono verificati i fatti, i quali, attirati dai richiami di Tizia, sono immediatamente intervenuti fermando l’aggressore e liberando la donna da quest’ultimo. Né può ritenersi tale condotta scriminata, neppure sotto il profilo putativo, dall’iniziale consenso prestato dalla vittima – che ha, in un primo momento, volontariamente baciato Caio – essendo il medesimo, in seguito, palesemente venuto meno, avendo la donna espressamente chiarito di non avere intenzione di consumare alcun atto sessuale.

Al riguardo, giova sottolineare che la Suprema Corte abbia chiarito che “In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga ‘in itinere’ una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà” (Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2018, n. 15010).

La condotta de qua, pertanto, integra senza alcun dubbio il reato di cui all’art. 609-bis c.p., avendo l’imputato, con violenza, costretto Tizia a subire contro la propria volontà il palpeggiamento delle zone intime, dopo averle sfilato i jeans nonostante le evidenti resistenze di quest’ultima.

Per questi motivi, in riforma alla sentenza impugnata, Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di ...., affermata la penale responsabilità di Caio in ordine ai reati ascrittigli, condannare l’imputato al giusto risarcimento di tutti i danni patiti dalla persona offesa, costituita parte civile, da liquidarsi nella somma di € 40.000,00 od in quella somma maggiore o minore che risulterà ad esito del giudizio, con gli interessi legali e la rivalutazione come per Legge, accordando una provvisionale non inferiore ad euro ...., oltre al pagamento delle spese processuali.

...., lì ....

                                                                               Avv. .... (firma)

NOMINA DEL DIFENSORE E PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Tizia, nata a …., il …. residente in …., via …., n. …., persona offesa costituita parte civile nel procedimento penale n. …. R.N.R., nei confronti di Caio, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 609-bis c.p.

DICHIARA

di nominare quale difensore l’Avv. …., con studio in …., Via …., n. …., al quale conferisce tutti i poteri e le facoltà previsti dalla Legge, compresa quella di nominare sostituti.

Revoca ogni precedente nomina di difensore eventualmente formulata.

Conferisce inoltre al difensore come sopra nominato espressa procura speciale affinché presenti apposita atto di appello avverso la sentenza n. …., pronunciata dal …. in data …. e depositata in data …., nel summenzionato procedimento penale.

…., lì ….

…. (firma)

É autentica

Avv. …. (firma)