OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

La buona fede nelle trattative contrattuali e la stipulazione di un contratto pregiudizievole. Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

25 Novembre 2019

Traccia

Delta è una società leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cosmesi e l'igiene personale.

Volendo ampliare la propria attività, in data 24 novembre 2011 intavola delle trattative con la società Alfa per l’acquisto del marchio “Trucchi oggi”, che conducono alla stipulazione del contratto di cessione dello stesso verso il corrispettivo di EUR 100.000,00.

Pertanto, in virtù dell’accordo raggiunto, la società cedente si impegna a cessare l’attività di vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio ceduto e la società acquirente a corrispondere un acconto pari a euro 50.000,00.

Il pagamento del saldo da parte di Delta viene previsto entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto.

Tuttavia, tre mesi dopo la società Delta viene a conoscenza del fatto che la società cedente possieda una registrazione del marchio oggetto di cessione nella nazione Gamma, dove un’altra società lo sta rivendicando.

Pertanto, alla scadenza del termine si rifiuta di corrispondere quanto ancora dovuto a saldo.

Alfa, dunque, cita in giudizio la società Delta affinché, accertato l’inadempimento, venga dichiarato risolto il contratto di cessione del marchio, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti.

Delta, dal canto suo, convinta che la condotta di Alfa, consistita nell’omettere la circostanza predetta, sia stata contraria a buona fede, si rivolge al proprio legale di fiducia per verificare se la pretesa attorea sia fondata.

Il candidato, assunte le vesti del legale della società Delta, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla sua tutela.

 

Articoli di riferimento

Fattispecie

La violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative contrattuali sussiste anche nell’ipotesi in cui il contratto venga regolarmente concluso ma quest’ultimo sia pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.

 

Istituti

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 2019, n. 24738. La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua".
  • Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2016, n. 5762. La regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto.
  • Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24625. In tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la liquidazione del danno da rottura delle trattative per la cessione di alcuni punti vendita di una catena di supermercati, equitativamente determinata nella misura del 5 per cento del prezzo pattuito, fissato nella misura del 37 per cento degli incassi lordi degli ultimi esercizi, trattandosi di liquidazione motivatamente ancorata a parametri non illogici, costituiti dalla rilevanza dei flussi di cassa dei supermercati e, nel contempo, dalla loro mutevolezza in ragione dell'andamento del mercato, nonché dallo stato embrionale in cui si trovavano le trattative avviate, in alternativa, con altro potenziale acquirente).

 

Svolgimento

TRIBUNALE DI ….

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE

Nell’interesse della società Delta, con sede in …., Via …., n. …., P.Iva …., in persona del legale rappresentante …., nato a …., il …., residente in …., Via …., n. …., C.F. …. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. …., C.F. …., fax …., pec …., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in …., Via …., n. ….,

CONVENUTA

CONTRO

Società Alfa, con sede in …., Via …., n. …., P.Iva …., in persona del legale rappresentante …., nato a …., il …., residente in …., Via …., n. …., C.F. …., rappresentato e difeso come in atti, dall’Avv. …. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …., Via …., n. ….

ATTRICE

PREMESSO CHE

Con atto di citazione in data …., notificato in data …. (doc. 1), la società Alfa conveniva in giudizio la società Delta, nanti l’intestato Tribunale di …., al fine di ottenere la risoluzione del contratto di cessione del marchio “Trucchi oggi” stipulato in data …., per inadempimento e, conseguentemente, per sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla medesima patiti.

Con il presente atto si costituisce in giudizio la convenuta, come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta integralmente la pretesa vantata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

FATTO

Con contratto in data …., ad esito di trattative intavolate a far data dal giorno 24 novembre 2011, la odierna attrice cedeva alla società Delta il marchio “Trucchi oggi”, verso il corrispettivo di euro 100.000,00 (doc. 2).

Peraltro, in ragione del predetto accordo, la cedente si impegnava a cessare l’attività di vendita dei prodotti in questione mentre la società Delta corrispondeva la somma di euro 50.000,00 a titolo di acconto; di contro, veniva previsto, per il versamento del saldo, il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto.

Invero, decorsi tre mesi, la odierna convenuta veniva a conoscenza del fatto che la società cedente possedesse una registrazione del marchio oggetto di cessione nella nazione Gamma, ove veniva rivendicato da altra società.

Conseguentemente, la società Delta rifiutava il versamento del saldo pattuito, eccependo la violazione da parte della cedente dell’art. 1337 c.c., avendo la predetta omesso di riferire tale circostanza in sede di trattative.

La pretesa vantata dall'attrice è del tutto infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi di

DIRITTO 

La società Delta, odierna convenuta, ha del tutto legittimamente rifiutato di corrispondere all’ attrice il saldo pattuito per la cessione della marchio, pari ad ulteriori euro 50.000,00.

Invero, la condotta posta in essere da quest’ultima ha concretizzato senza alcun dubbio una violazione dell’obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative, con la conseguenza che la stessa dovrà ritenersi tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato all’odierna convenuta.

Al riguardo, giova infatti ricordare che l’art. 1337 c.c., nel disciplinare la cosiddetta responsabilità precontrattuale, preveda che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. La norma menzionata tutela evidentemente l’interesse dei soggetti a non essere coinvolti in trattative inutili – che comportino la successiva stipulazione di contratti invalidi o inefficaci – ma anche quello a non subire inganni nella stipulazione di un atto negoziale ed impone, pertanto, una serie di obblighi in capo alle parti, tra cui quelli di cooperazione e di informazione.

Il soggetto che violi il precetto de quo, peraltro, viene ritenuto responsabile – secondo la giurisprudenza di legittimità largamente maggioritaria – ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi, tenuto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito cagionato alla controparte contrattuale, sostanziandosi tale condotta nella lesione della libertà negoziale altrui.

Ebbene, pare evidente che la circostanza per cui la società Alfa ha intenzionalmente omesso, in sede di trattative e di sottoscrizione dell’accordo contrattuale, di portare a conoscenza della controparte il fatto che il marchio oggetto di cessione fosse stato altresì registrato nella nazione Gamma, ove era già oggetto di specifiche rivendiche da parte di una società terza, costituisca violazione dell’obbligo di buona fede previsto dalla disciplina menzionata. Quest’ultima, infatti, ben deve ritenersi sussistente tanto qualora l’accordo non venga raggiunto, interrompendosi anticipatamente le trattative, quanto laddove il contratto venga effettivamente concluso ma preveda un assetto di interessi patrimoniali svantaggioso per una delle parti.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, recentemente chiarito che “la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2016, n. 5762).

Peraltro, del tutto evidente è altresì il gravissimo pregiudizio patito dalla società Delta quale conseguenza della predetta violazione dell’obbligo di buona fede, sub specie di danno emergente e lucro cessante; la stessa, infatti, non solo ha corrisposto la somma pari ad euro 50.000,00 a titolo di acconto ma ha altresì conseguito un minore vantaggio patrimoniale, nel quale aveva legittimamente confidato in ragione del raggiunto accordo, rinunciando altresì ad altre occasioni di stipula contrattuale con differenti soggetti giuridici.

L’attrice, pertanto, in via riconvenzionale, dovrà essere condannata al risarcimento dei danni patiti dall’odierna convenuta, in misura corrispondente all’importo, pari ad euro ….

Tutto ciò premesso, la società Delta, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

  • In via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
  • In via riconvenzionale, accertata la violazione da parte della società Alfa del disposto di cui all’art. 1337 c.c., condannare l’attrice al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta in misura pari ad euro …. o in quella somma maggiore o minore che risulterà ad esito di giudizio;
  • In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. atto di citazione notificato in data ….;

2. contratto di cessione del marchio stipulato in data ….

In via istruttoria si deduce interrogatorio formale dell’attrice e prova per testi su tutti i capi dell’espositiva in fatto che, preceduti dalle parole “è vero che”, si intendono integralmente trascritti.

Si indicano quali testimoni i Sigg.ri …., ….

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza nei termini di legge.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento rimane invariato.

…., lì ….

                                                                                         Avv. …. (firma)

 

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto, nato a …., il …., residente in …., via …., n. …., CF. …. in qualità di legale rappresentante della Società Delta, delega l’Avv. …., C.F. …., a sottoscrivere il presente atto, conferendogli il potere di rappresentarlo e difenderlo, in ogni fase e grado del presente procedimento, anche d’appello, come nel procedimento di esecuzione ed eventuali opposizioni e di rinnovare precetti. Conferisce altresì ogni facoltà di legge quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, transigere, conciliare, incassare somme dalla controparte, dal debitore, da terzi e dal soccombente, trattenere gli onorari, diritti e spese su dette somme, rilasciare quietanze a saldo, eleggere domicili, nonché di nominare, sostituire a sé, revocare altri procuratori. Dichiara di aver per rato e valido fin d’ora l’operato del costituito procuratore senza necessità di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di Legge.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, d.l. n. 132 del 2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR., di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da inten-dersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44 del 2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48 del 2013.

Elegge domicilio in …., Via …., n. ….

…., lì ….

…. (firma)

É autentica

   Avv. …. (firma)