OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Costruzioni di edifici: quando è proponibile l’azione ex art. 2043 c.c.?

02 Agosto 2023

Cassazione civile

  • IL CASO

Gli attori avevano acquistato dalla società di costruzioni due unità immobiliari. La società, in particolare, aveva appaltato all'impresa di Tizio i lavori di copertura; successivamente, si erano venute a verificare copiose infiltrazioni ai piani terra ed interrato. Per questi motivi, gli attori avevano proposto domande risarcitorie ex artt. 1669 e 2043 c.c. nei confronti delle società. Nel giudizio di primo grado, il giudice dichiarava inammissibili le domande in quanto queste erano state intentate oltre il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c.; inoltre, secondo il giudice, la domanda risarcitoria riferita all'art. 2043 c.c. doveva considerarsi nuova, siccome fondata su un titolo diverso, su una disciplina differente e costituente un ampliamento del “thema decidendum” rispetto alla dedotta responsabilità speciale di cui al citato art. 1669 c.c. Nel giudizio di secondo grado, invece, la Corte territoriale accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata pronuncia, condannava, in solido, le società al risarcimento dei danni. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte territoriale rilevava che la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. non avrebbe potuto qualificarsi come nuova, siccome comunque implicante la prospettazione di una responsabilità di tipo extracontrattuale conforme a quella, di natura speciale, prevista in materia di appalto.

  • LE CONTESTAZIONI

Avverso il provvedimento in esame, la società appaltatrice aveva proposto ricorso in Cassazione eccependo il difetto di “editio actionis” dell'avverso atto di appello per omessa riproposizione della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, con altro motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto sussistente ed affermato la responsabilità aquiliana di essa società appaltatrice in difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla citata norma, una volta che l'azione inizialmente proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. era da ritenersi prescritta (...)

 

Fonte: Diritto e Giustizia