REATO IN GENERE

Eccesso colposo e (nuova) legittima difesa

05 Novembre 2019

“Premessi brevi cenni in materia di eccesso colposo, indagando se configurabile in assenza di legittima difesa, il candidato rediga motivato parere . ." 

 

L’art. 55 c.p. prevede la punibilità a titolo di colpa per i fatti commessi ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 c.p. di colui che ecceda i limiti stabiliti dalla legge, dalla necessità o da un ordine dell’Autorità. Perché possa darsi luogo alla disciplina in esame debbono ricorrere i presupposti per il riconoscimento di una scriminante secondo una valutazione che deve essere effettuata ex ante alla luce dei principi contenuti negli artt. 43 e 47 c.p. La disciplina della legittima difesa prevista dall’art. 52 c.p. è stata di recente modificata dall’art. 1 comma I lett. a) della legge 26 aprile 2019 n. 36 prevedendosi, al comma II, una permanente sussistenza del rapporto di proporzione tra reazione ed offesa (nella norma viene adoperato il termine “sempre”) se, nei casi di violazione del domicilio - da ritenersi esteso ad ogni altro luogo ove venga svolta un’attività professionale, commerciale o imprenditoriale - taluno, presente in uno dei suddetti luoghi, usi un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità nonché i propri o gli altrui beni, ricorrendo un pericolo di aggressione. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ancorchè il legislatore abbia adoperato il termine “sempre”, ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, occorre comunque una verifica concreta della sussistenza dei suoi presupposti [1]. Col che non potrà riconoscersi la scriminante della (nuova) legittima difesa allorchè vi sia una sproporzione evidente tra l’offesa costituita dalla introduzione in un fondo altrui per commettere un reato (furto) e la reazione consistita in un violento e brutale pestaggio a mano armata, ben potendo l’agente fronteggiare altrimenti la situazione.

 

 

 

Di Avv. Chiara Ponti



[1] NDR. I presupposti non ricorrono  qualora l’agente si sia determinato a fronte di un pericolo indeterminato per i suoi beni o di un pericolo futuro ed eventuale per la sua incolumità personale.