SUCCESSIONE IN GENERE

Annullamento del testamento olografo per incapacità di autodeterminarsi del testatore

19 Novembre 2019

Traccia

Caio è uno degli uomini più facoltosi della città Delta.

Per questo motivo, essendo ormai anziano, decide di disporre mediante testamento dei propri beni immobili e della somma di euro 100.000,00 depositata presso il Banco di Alfa.

Nella disposizione testamentaria istituisce quale suo erede universale suo figlio Mevio.

Pochi anni dopo, a Caio viene diagnosticata una avanzata demenza senile, seppure alternata a sporadici momenti di lucidità.

Gli altri due figli, Tizio e Sempronio, in precedenza estromessi, approfittando di un parziale momento di lucidità del genitore, lo convincono a revocare la prima disposizione testamentaria e a nominare loro quali unici eredi universali.

Mevio, consapevole della patologia della quale era affetto il padre all’epoca dei fatti, dopo la sua morte si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di verificare la validità della successiva disposizione testamentaria.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi, rediga un parere motivato sulla vicenda.

 

 

 

Fattispecie

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

 

Istituti

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2019, n. 10847. La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell'art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell'assenza di un'effettiva volontà di revoca.
  • Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2019, n. 26873. In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l'incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.
  • Cass. civ.,, sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27414. Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).
  • Cass. civ., sez. II, 05 dicembre 2018, n. 31457. La parte che contesta la autenticità della scheda testamentaria non può essere esonerata dall'onere di dimostrazione la non autenticità per il solo fatto che la stessa risulti vergata in stampatello (atteso, tra l'altro, che l'art. 602 c.c. richiede solo l'autografia).
  • Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2239. In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
  • Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307. La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo

 

Svolgimento

Al fine di verificare la legittimità della pretesa vantata da Mevio, occorre, preliminarmente svolgere brevi cenni in materia di successione ereditaria.

Con il termine successione, si designa il fenomeno giuridico in virtù del quale un soggetto subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive appartenenti ad un altro soggetto.

Si tratta, dunque, di una vicenda modificativa che incide sul lato soggettivo di un rapporto giuridico, che comporta un acquisto di diritti a titolo derivativo.

La successione può avvenire inter vivos o mortis causa.

In particolare, la successione mortis causa può essere a titolo universale o a titolo particolare: nel primo caso, un soggetto, denominato erede, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius; mentre, nella seconda ipotesi, l’avente causa, detto legatario, non subentra in tutti i rapporti attivi o passivi, ma solo in determinate situazioni giuridiche specificatamente individuate. Il legatario, inoltre, non subentra nelle situazioni possessorie del de cuius, a differenza dell’erede.

A norma dell’art. 457, comma 1 c.c. l’eredità si devolve per legge o per testamento.

La successione legittima trova il proprio fondamento nella legge. Essa si apre quando è assente, in tutto o in parte, una disposizione testamentaria, oppure quando quest’ultima è nulla o annullata. La vocazione legittima può, pertanto, concorrere con quella testamentaria.

L’art. 565 c.c. individua le categorie a cui è devoluta l’eredità intestata tra cui, il coniuge, i discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti, lo Stato.

Nell’ambito di ciascuna categoria, la quota legittima, in linea generale, si divide in parti uguali per capi, mentre nella successione degli ascendenti per stirpe.

Accanto alla successione testamentaria e legittima, l’ordinamento contempla anche quella necessaria: essa trova autonomo e specifico titolo nel diritto di riserva dei legittimari, ai quali deve necessariamente pervenire una quota dei beni dell’asse ereditario. E’ regolata in modo inderogabile dalla legge, che individua la categoria dei legittimari, nonché i criteri e le regole di devoluzione, e si attua anche contro la volontà del testatore.

Nella fattispecie in esame, Caio ha revocato la prima disposizione testamentaria con la quale veniva nominato erede universale suo figlio Mevio e, successivamente, ne ha redatto un'altra, lasciando tutti i suoi beni, mobili ed immobili, ai due figli Tizio e Sempronio.

Il testamento è un atto revocabile di ultima volontà, con il quale un soggetto dispone di tutte le proprie sostanze, o parte di esse, per il tempo in cui avrà cessato di vivere; possono costituire oggetto del testamento anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come disposto dall’art. 587 c.c.

In relazione alla successione testamentaria sono stati elaborati quattro principi fondamentali: il principio di certezza, il quale postula che non debba esserci dubbio alcuno in ordine alla persona in favore della quale è stata effettuata la disposizione testamentaria; il principio della personalità, in forza del quale alla volontà del testatore non può sostituirsi quella di altri soggetti; il principio del formalismo, dovendo il testamento essere espresso a mezzo determinate forme indicate dalla legge. Per ultimo, il principio di revocabilità, in forza del quale la volontà testamentaria è liberamente ritrattabile fino al momento della morte del testatore.

Per quanto concerne le formalità con cui il testamento può essere redatto, la legge prevede forme ordinarie e speciali.

Quelle ordinarie sono il testamento olografo e per atto notarile, che a sua volta può essere pubblico o segreto.

Ai sensi dell’art. 602 c.c., il testamento è olografo quando è scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La principale caratteristica del testamento olografo è la stesure per intero effettuata dalla mano del testatore.

Riveste particolare rilevanza la data, al fine di accertare la capacità del testatore al momento della manifestazione di volontà e l’efficacia del testamento tra i più redatti dalla stessa persona.

Quanto alla sottoscrizione, la stessa deve essere autografa, posta alla fine delle disposizioni ed in grado di permettere l’identificazione del suo autore, senza possibilità di equivoco.

La mancanza della autografia e della sottoscrizione determina la nullità del testamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 c.c. mentre la mancanza della data comporta la semplice annullabilità del testamento olografo.

Il testamento pubblico è ricevuto e redatto dal notaio alla presenza di due testimoni e sottoscritto dai testatori; speciali formalità sono, inoltre, richieste nel caso in cui il testatore sia affetto da sordità, mutismo o sordo mutismo o sia incapace di leggere.

Il testamento segreto è sempre formato dal de cuius, non necessariamente in forma olografa, ed è consegnato nelle mani di un notaio, alla presenza di due testimoni, con complesse procedure e formalità previste dalla legge.

Nel caso in esame, Caio ha redatto un testamento olografo, il quale deve possedere i requisiti indicati dall’art. 606 c.c.

In particolare, nella fattispecie de qua, viene in rilievo, la capacità di testare di Caio, considerato che all’epoca della redazione della disposizione testamentaria a favore dei figli Tizio e Sempronio lo stesso fosse affetto da una grave forma di demenza senile.

L’art. 591 c.c. prevede che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono considerati incapaci e, quindi, non possono disporre per testamento, coloro che non hanno compiuto la maggiore età, gli interdetti per infermità di mente, quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere al momento in cui fecero testamento.

Al secondo comma del predetto articolo è altresì previsto che il testamento possa essere impugnato da chiunque vi abbia interesse; l’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Nell’ipotesi in cui il testamento sia stato redatto da un soggetto non avente la capacità, coloro i quali vi abbiano interesse sono legittimati a chiedere che il medesimo venga annullato ai sensi dell'art. 428 c.c.

A tenore di tale articolo, gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta si provi essere stata per qualsiasi causa incapace di intendere e di volere al momento in cui sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'attore.

Ciò premesso, deve essere precisato che una recente pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, abbia composto il contrasto circa lo strumento processuale utilizzabile per contestare la veridicità del testamento olografo, ritenendo che, indipendentemente dalla posizione processuale assunta, la parte che ne contesti l'autenticità deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed è onerata della relativa prova che, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa (Cass. civ., sez. unite, 15 giugno 2015, n. 12307).

Ne consegue che, se da un lato non è più necessaria la proposizione della querela di cui all'art. 221 c.p.c. ss., con i gravosi oneri per la parte che invochi la non autenticità del documento, neppure può trovare applicazione il procedimento di verificazione della scrittura disconosciuta ad istanza della parte, che in tal caso sarebbe onerata di provare la genuinità del documento posto a fondamento del diritto che intenda fare valere.

Ciò precisato in ordine ai mezzi con cui può essere impugnato un testamento olografo, occorre verificare se, nel caso di specie, la patologia da cui era affetto Caio fosse tale da determinare la propria capacità di disporre per testamento.

Sul punto, una recente pronuncia della Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cass. civ,, sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2239).

Nella fattispecie in esame, Caio, nel periodo in cui ha redatto il testamento olografo nominando quali suoi eredi universali Tizio e Sempronio, era affetto da una grave forma di demenza senile.

Peraltro, considerato che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità. Ciò a meno che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente: in tal caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

Al momento della redazione del testamento, è indubbio che il testatore fosse totalmente incapace di intendere e di volere e dunque privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. Conseguentemente, la disposizione testamentaria può essere impugnata dal figlio Mevio, al fine di chiederne l’annullamento ai sensi dell’art. 591 c.c. e dell’art. 428 c.c.

 

                                                                       

 

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la pretesa avanzata da Mevio sia fondata, atteso che all’epoca in cui il padre Caio ha redatto il testamento olografo a favore dei figli Tizio e Sempronio, lo stesso fosse affetto da incapacità di intendere e di volere, con conseguente assoluta incapacità di disporre per testamento ai sensi dell’art. 591 c.c.