PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Risarcimento danno e giudizio di ottemperanza negli enti in dissesto

05 Gennaio 2021

Tar Calabria

Risarcimento di un danno subito. Non sempre il dissesto di bilancio di un comune impedisce la liquidazione di quanto dovuto. Il TAR Calabria (n. 696/20, del 9 dicembre) non condivide la genericità del recente pronunciamento dell’Adunanza Plenaria, perché non si può fare di tutta l’erba un fascio.

 

A fronte di una sentenza di accertamento successiva alla dichiarazione di dissesto spetta al giudice dell’esecuzione verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione esecutiva. Nel caso in cui, invece, il fatto genetico del debito, per quanto antecedente al dissesto, non sia però un fatto o atto di gestione, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto sarà passibile di esecuzione in via ordinaria, non trattandosi di un costo economico della gestione dissestata.

E’ certamente vero che il comma 2 dell’art. 248 TUEL stabilisce che «Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 [comma 11] non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione» e che l’art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 dispone che «Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del TUEL, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico». La norma, o meglio le norme, tuttavia,  – che hanno variamente impegnato la giurisprudenza amministrativa con risultati non sempre convergenti – pongono l’accento sul momento genetico del debito, invitando l’interprete a prescindere dall’epoca del suo “accertamento” (anche) con provvedimento giurisdizionale.

In particolare, con l’art. 248 TUEL, si è inteso estendere la competenza dell’organo straordinario di liquidazione a tutti i fatti ed atti di gestione verificatisi ante dissesto, col chiaro fine di isolare i costi economici della gestione dissestata all’interno della speciale procedura concorsuale tesa al risanamento dell’ente ed alla reale eliminazione dell’indebitamento pregresso, garantendo così la par condicio creditorum ed evitando che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare i loro effetti negativi sui bilanci successivi.

In sostanza, se pure la sentenza che accerta il debito è successiva alla dichiarazione di dissesto, ciò non basta a rendere tout court ammissibile la procedura esecutiva eventualmente intrapresa, ma occorrerà tener conto pure del fatto o atto di gestione cui il debito si ricollega e se questo è antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato l’eventuale azione esecutiva intrapresa sarà inammissibile ex art. 248, comma 2, TUEL.

A tale proposito, il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria ha affermato che il piano cronologico non può esaurire l’indagine, richiamando un proprio precedente espresso in fattispecie analoghe. L’art. 5 può, infatti, trovare applicazione sempre che dietro il debito sia rinvenibile, sul piano fattuale oltre che contabile, un’operazione di gestione, ma non può includere i debiti sganciati dall’attività gestoria dell’ente e come tali privi di impegno contabile. In altri termini, a fronte di una sentenza di accertamento successiva alla dichiarazione di dissesto spetta al giudice dell’esecuzione verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione esecutiva. Nel caso in cui, invece, il fatto genetico del debito, per quanto antecedente al dissesto, non sia però un fatto o atto di gestione, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto sarà passibile di esecuzione in via ordinaria, non trattandosi di un costo economico della gestione dissestata (cfr. sent. n. 231/2018, con richiami ai contrapposti indirizzi interpretativi e, più di recente, n. 375/2020).

 

Sulle problematiche ermeneutiche, su cui, come cennato, si sono registrate posizioni non sempre convergenti della giurisprudenza amministrativa, è da ultimo intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 5 agosto 2020, la quale si è soffermata sull’interpretazione da riconoscere all’espressione “atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, contenuta nell’art. 252 del TUEL, sia a proposito del significato da attribuire alla clausola normativa di tipo interpretativo del predetto disposto del TUEL, aggiunta dal citato decreto legge del 2004.

Con detta decisione il Consiglio di Stato, nella sua più alta composizione, sembra avere patrocinato un’esegesi protesa alla massima dilatazione della competenza dell’organo straordinario di liquidazione, affermando, infatti, quanto al versante temporale, che “rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di ‘atti e fatti di gestione’ pregressi alla dichiarazione di dissesto”. La Sezione, nel caso specifico, tuttavia, ha ritenuto che le problematiche affrontate dall’Adunanza plenaria, vista la loro specificità in quanto connesse ad una procedura espropriativa, non possono estendersi, in quanto alle conclusioni, al caso specifico relativo al risarcimento danno richiesto dal ricorrente.

Se, in pratica, i principi affermati dall’Adunanza plenaria con riferimento all’atto di acquisizione sanante – ritenuto conclusivamente attratto nella competenza dell’OSL, e non in quella della gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia addirittura sotto il profilo della competenza amministrativa, se pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e riferito a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, sono da considerarsi un punto fermo, resta da verificare se le argomentazioni in diritto poste a fondamento della decisione siano effettivamente tali da imporre una identica soluzione con riferimento a qualsivoglia accadimento al quale sia ricollegabile la genesi dell’obbligazione di cui si controverta, ed in particolare, per quanto qui di specifico interesse, anche ai fatti generatori di responsabilità aquiliana verificatisi anteriormente al termine anzidetto ed accertati con sentenza passato in giudicato dopo la dichiarazione di dissesto. Tale verifica, da condursi muovendo proprio dalla considerazione della specificità della fattispecie concreta scrutinata dall’Adunanza plenaria, ha indotto il Collegio calabrese a ritenere che i principi ivi affermati non possano generalmente ed incondizionatamente applicarsi a tutte le obbligazioni che, pur se accertate in seguito alla data della dichiarazione di dissesto, siano ricollegabili a fatti pregressi.

In altri termini, a giudizio del Collegio, la decisione dell’Adunanza plenaria, proprio in considerazione dell’intima correlazione tra l’oggetto specifico della fattispecie esaminata e la ricostruzione in diritto prospettata, non è in grado di sovvertire quell’indirizzo interpretativo, cui il Collegio ha già reiteratamente mostrato di aderire (da ultimo, sent. 26 maggio 2020, n. 375 cit.), incline ad accordare rilevanza determinante non solo e non tanto al profilo temporale dell’insorgenza dell’obbligazione, quanto piuttosto a quello della natura del debito, risultando dirimente la considerazione del fatto genetico che ne sta alla base e la relativa ricollegabilità, o meno, alla pregressa attività gestoria fallimentare. Nel caso in esame, infatti, il credito portato in esecuzione, riconosciuto con una sentenza successiva allo stato di dissesto, ha natura risarcitoria e discende da un mero illecito civile (verificatosi anteriormente), che nulla ha a che vedere con l’attività propriamente gestionale dell’ente e che, in quanto riconosciuto e liquidato dopo la dichiarazione di dissesto, non poteva essere contabilmente inserito nella massa passiva. Pertanto, esso può seguire le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente locale.