PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)

Ripartizione di competenze tra Giunta e Consiglio comunale in materia di proroga di concessioni di servizi comunali

02 Settembre 2020

Tar Molise

Il fatto: Il Comune di Termoli con procedura d'urgenza ex art 125 e 163 del d. lgs n. 50/2016 avviava un'indagine di mercato per l'affidamento in concessione dell'esercizio provvisorio di un impianto depurativo nel proprio ambito territoriale di competenza. Tale procedura si è conclusa con l'autorizzazione del Comune ad una società, a subentrare nella gestione provvisoria del servizio idrico in sostituzione della società precedente che aveva espresso la propria volontà di uscire dalla gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scadenza della proroga disposta dall'amministrazione con  deliberazione della  Giunta comunale.

Successivamente, la Giunta Comunale, dopo aver verificato che non erano  stati svolti tutti gli adempimenti propedeutici necessari per il passaggio di consegne (avvenuta corresponsione del valore residuo degli impianti), con delibera aveva conferito nuovamente alla società uscente la gestione delle infrastrutture idriche prorogando il rapporto concessorio sino a dicembre 2021. La società  partecipante alla procedura impugnava la delibera lamentando, per quel che qui rileva, l'incompetenza della Giunta comunale. In altri termini, secondo la società ricorrente, trattandosi di decisioni concernenti l'affidamento di un pubblico servizio ogni determinazione in proposito doveva essere rimessa alla competenza del Consiglio comunale.

 

La decisione. Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso. Ciò in quanto, richiamando alcuni precedenti relativi alla ripartizione di competenze tra Giunta e Consiglio Comunale in tema di proroghe di concessioni, ha sottolineato la necessità di verificare se la convenzione attraverso la quale si era originariamente affidato il servizio pubblico subisca modifiche rilevanti o meno dall'atto di proroga gravato.  Il Collegio ha rilevato che è orientamento di autorevole giurisprudenza ritenere che “la competenza del Consiglio comunale e della Giunta in tali materie possa essere modulata in relazione al contenuto dell'atto di rinnovo o proroga della convenzione. Se l'atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l'indirizzo politico del Consiglio risulta già adottato, gli adempimenti consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della Giunta; se, invece, la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisce modifiche rilevanti, tali da incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull'aspetto finanziario della stessa, configurandosi una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, la competenza rimane in capo all'organo consiliare” (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 27.10.2014 n. 5284; idem, sez. V, n. 338 del 2012; idem sez. V, n. 6982 del 2010; idem sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; idem sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; idem sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; idem sez. V n. 5136 del 2009; idem V, 9/12/2002 n. 6764; T.a.r. Campania Napoli III, sent. n. 1138/1998; C.G.A. Sicilia, parere 13/11/2001 n. 1458).

In coerenza con il ragionamento svolto, il TAR Molise ha rilevato che la delibera in parola, rispetto alle proroghe di concessione di servizi comunali precedenti al 2018 con il quale il Comune di Termoli aveva sempre deliberato in sede giuntale ma senza incidere interamente ex novo sul  contenuto della convenzione, ha un forte connotato innovativo, modificativo delle convenzioni prorogate poiché oltre ad essere stato ampliato l'oggetto della convenzione erano state rimodulate le tariffe, così significativamente alterandosi il precedente assetto di organizzazione del servizio e l'antecedente affidamento mediante convenzione.

In conclusione, per queste ragioni, la Giunta Comunale era incompetente, essendo competente il Consiglio Comunale. Ne è conseguita l'illegittimità del provvedimento gravato.

 

Fonte: Lamministrativista.it