PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Processo amministrativo: il termine per l’istanza di discussione da remoto non è perentorio

24 Novembre 2020

Tar Emilia Romagna

Il termine fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza di cui all’art. 25, comma 4, d.l. n. 137/2020 per l’istanza di discussione da remoto non ha natura perentoria.  

 

Con decreto del 10 novembre 2020, il TAR Emilia Romagna ha rigettato l’opposizione del ricorrente avverso l’istanza di discussione da remoto avanzata dalla parte controinteressata in data 9 novembre e relativa all’udienza fissata per il 12 novembre.

Il ricorrente sosteneva che la domanda di discussione da remoto fosse tardiva in quanto non risultava osservato il termine previsto dall’art. 25, comma 4, d.l. n. 137/2020 (5 giorni liberi prima dell’udienza). Sul punto il TAR ha ritenuto che la norma di cui al comma 4 dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 vada interpretata nel senso che il termine non è perentorio.

Quanto al dedotto impegno professionale del difensore di parte ricorrente presso il Consiglio di Stato con discussione da remoto per altre cause, il TAR ricorda la possibilità di farsi sostituire da altro collega debitamente delegato.

 

Fonte: Diritto e Giustizia