OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

L'interpretazione delle clausole contrattuali non implica la loro validità ed efficacia

25 Ottobre 2019

Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2019, n. 25341

Fattispecie

In materia di contratto, l'interpretazione ex art. 1363 c.c. delle clausole in esso contenute non implica la loro validità ed efficacia: queste, infatti, possono essere viziate, ma dovranno, comunque, essere utilizzate per ricostruire la reale volontà delle parti.

 

Istituti

o        Art. 1362 c.c. (Intenzione dei contraenti);

o        Art. 1363 c.c. (Interpretazione complessiva delle clausole).

 

Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 2019, n. 25341. L'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, disposta dall'art. 1363 c.c. non postula necessariamente la validità delle clausole utilizzate come strumento di ricostruzione della volontà dei contraenti, in quanto le clausole contrattuali valgono, nell'indagine ermeneutica, per il loro rilievo di mero fatto, significante un dato contenuto negoziale e non già per la loro idoneità a produrre effetti giuridici, che può anche mancare. Pertanto, una clausola contrattuale anche non valida e perciò inidonea a produrre effetti giuridici negoziali può e deve essere utilizzata a norma dell'art. 1363 c.c. per la ricostruzione dell'esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità. Peraltro, nell'interpretazione negoziale ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., il giudice non può arrestarsi ad una interpretazione atomistica delle singole dichiarazioni negoziali, ma deve collegarle e raffrontarle tra loro ai fine di desumerne e chiarirne il significato.