REATO IN GENERE

Diffamazione: elementi di esclusione

27 Settembre 2019

Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2019, n. 39059

La Suprema Corte ha ribadito che deve escludersi l’integrazione della diffamazione nel caso in cui il giudizio di valore negativo sia stato espresso in un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da ritenersi giustificato ed escludere una mera invettiva personale, umiliante e infamante per il destinatario della stessa.

 

Istituti

  • Art. 595 c.p. (Diffamazione).

Cassazione penale, sez. V, 24 settembre 2019, n. 39059. Per negare la sussumibilità di un fatto nella fattispecie astratta di cui all’art. 595 c.p., il giudice deve verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti.