REATO IN GENERE

Contraffazione. Se l’attività è cessata non sono ammissibili sequestro del materiale né inibitoria

23 Giugno 2008

Trib. Bari, Sez. V, Ordinanza 2 Maggio 2008

La richiesta di sequestro del materiale dichiaratamente contraffatto e l’esperimento dell’azione inibitoria sono inammissibili per carenza di interesse ove tali misure cautelari -contemplate rispettivamente degli artt. 129 e 131 codice della proprietà industriale- siano state richieste in relazione ad una attività di contraffazione ormai cessata.