OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Definizione di garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.)

27 Settembre 2019

All’interno di un parere civile, l’esame delle caratteristiche dei vizi della cosa venduta può essere così introdotto:

“L’art. 1490 c.c., rubricato ‘Garanzia per i vizi della cosa venduta’, al primo comma prescrive che il venditore è tenuto a garantire che il bene sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Nel genus dei vizi che rientrano nella norma in commento devono essere ricomprese tutte quelle imperfezioni e alterazioni, giuridicamente rilevanti e preesistenti alla vendita, che incidono sull’utilizzabilità della cosa”.