OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Definizione di difformità e vizi dell’opera (art. 1667 c.c.)

18 Ottobre 2019

Nello svolgimento di un parere civile, dovendo trattare la disciplina prevista in materia di difformità e vizi dell’opera sarebbe opportuno introdurre l’argomento in questo modo:

“L’art. 1667 c.c., rubricato ‘Difformità e vizi dell’opera’, ha come intento quello di rafforzare, nell’ambito di un contratto d’appalto, la posizione contrattuale del committente, inducendo l’appaltatore ad eseguire l’opera a regola d’arte. Al contempo, però, il legislatore indica dei precisi termini di decadenza e di prescrizione entro i quali il committente ha l’onere, rispettivamente, di denunciare i vizi e di esercitare l’azione”.