ATTO AMMINISTRATIVO

Memoria di costituzione e prima difesa dinnanzi al T.A.R. in materia di accesso al certificato di destinazione urbanistica

04 Dicembre 2019

Traccia

I fratelli Tizio e Caio, esponendo di essere proprietari e possessori di unità immobiliari per civile abitazione confinanti con un’immobile interessato da interventi di trasformazione urbanistico-edilizia assentite dal Comune di Beta, presentano istanza, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990, di accesso agli atti amministrativi chiedendo specificamente di poter estrarre copia del certificato di destinazione urbanistica dell’immobile.

Il Comune di Beta, tuttavia, nega l’ostensione della predetta documentazione.

I due fratelli, quindi, impugnano il diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti, ritenendo illegittimo tale provvedimento negativo.

Il Comune di Beta, ricevuta la notifica del ricorso, si rivolge al proprio legale al fine di valutare la fondatezza degli avversi motivi di impugnazione.

Il candidato, assunte le vesti del legale del Comune di Beta, rediga l’atto giudiziario più idoneo per la tutela dei suoi interessi.

 

Articoli di riferimento

Fattispecie

La valutazione in ordine alla fondatezza dell’istanza ostensiva presentata dai proprietari di un immobile confinante e tendente ad ottenere il rilascio di copia del certificato di destinazione urbanistica.

 

Istituti

 

Giurisprudenza

  • T.A.R. Basilicata, sez. I, 29 gennaio 2016, n. 55.  E’ legittimo il diniego espresso da un Ente locale in ordine ad una istanza ostensiva, presentata dai proprietari di un immobile confinante, tendente ad ottenere il rilascio di copia del certificato di destinazione urbanistica. Detto certificato, infatti, rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e, pertanto, esso non può essere sussunto nella categoria del documento amministrativo ex art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica; pertanto, il suo rilascio non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali tipi di atti amministrativi.        
  • Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7725. Il diritto d'accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall'Amministrazione, sicché non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chiede l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intende provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati, atteso che, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare, in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa.

Svolgimento

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ….

Memoria di costituzione e prima difesa nel ricorso n. …/…

nell'interesse del Comune di Beta, in persona del Sindaco in carica, con sede in Beta, nella Via …, n. …, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, resa in virtù di delibera G.C. n. …/…, dall'Avv. … (C.F.: …), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alfa, nella Via …, n. …, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax …, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata …,

resistente

contro

Tizio e Caio, residenti in …, nella Via …, n. …, rappresentati e difesi dall'Avv. …, come in atti,

ricorrenti

Esaminato l’avverso ricorso, notificato in data …, il Comune di Beta, come soprarappresentato e domiciliato, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto avvocato, che contesta la fondatezza dei presupposti, in fatto ed in diritto, dell’azione siccome promossa, chiede il rigetto delle avverse domande ed espone di seguito le prime considerazioni difensive.

Fatto

I fratelli Tizio e Caio, esponendo di essere proprietari e possessori di unità immobiliari per civile abitazione confinanti ad un’immobile interessato da interventi di trasformazione urbanistico - edilizia assentite dal Comune di Beta, presentavano istanza, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990, di accesso gli atti amministrativi, al fine di estrarre copia del certificato di destinazione urbanistica dell’immobile.

Il Comune di Beta, tuttavia, negava l’ostensione della predetta documentazione.

I richiedenti, quindi, impugnavano il diniego di accesso ai documenti amministrativi, ritenendo illegittimo tale provvedimento negativo.

Il ricorso risulta tuttavia inammissibile, irricevibile ed infondato per i seguenti motivi di

                                                 Diritto

Infondatezza nel merito del ricorso.

Il ricorso risulta privo di pregio stante l’assenza del requisito dell’oggetto materiale su cui deve cadere l’accesso, ossia il “documento amministrativo”.

Il certificato di destinazione urbanistica rientra, infatti, nella differente categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e pertanto esso non può essere sussunto nella categoria del documento amministrativo così come definito dall’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica. Pertanto, il suo rilascio non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali tipi di atti amministrativi.

Il diritto di accesso può, infatti, avere ad oggetto solo i “documenti amministrativi”, intendendosi come tali «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (art. 22, comma 1, lett. d), l. 7 agosto 1990, n. 241).

Sotto tale profilo concorre a meglio definire (anche se in senso negativo) la nozione di documento amministrativo accessibile il successivo comma 4 dell'art. 22, secondo cui “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”.

Attraverso tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che nessuna notizia o informazione in possesso dell'Amministrazione possa essere chiesta ed ottenuta prima di aver acquisito la veste documentale (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7725).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, si insiste per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, irricevibile ed infondato.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

…., Lì ….

Avv. … (firma)

Procura speciale

Per stendere e sottoscrivere il presente ricorso, nonché per rappresentare e difendere il Comune di Beta, nel relativo giudizio, in ogni sua fase, grado e stato, io sottoscritto, …., nella mia espressa qualità di Sindaco del Comune e legale rappresentante in carica, giusta delibera G.C. n. …/…, delego l'Avv. ..., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. A tal fine, eleggo domicilio presso il suo studio in Alfa, nella Via ..., n. …. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 d.lgs 196 del 2003 del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR e, pertanto, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

…., lì ….

.... (firma)

È autentica

Avv. …. (firma)