PROCEDIMENTO CIVILE

Differimento delle udienze civili e penali e sospensione dei termini processuali nel periodo cuscinetto. E dopo?

11 Marzo 2020

di Fabio Valerini 

 

Il d.P.C.M. 8 marzo 2020 e il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recanti ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, sono stati entrambi pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali nn. 59 e 60 dell’8 marzo 2020.

Questi punti salienti:

Sospensione delle attività dal 9 al 22 marzo… Quanto alla prima parte, il decreto legge ha previsto che a decorrere dal lunedì 9 marzo, quindi, e sino al 22 marzo 2020 si avrà un periodo che il Ministero ha chiamato “cuscinetto”: le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (e compatibilmente davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare) con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020: non sarà quindi necessario recarsi in udienza (anche perché è proprio questo che il decreto ha inteso, il più possibile, evitare). 
Sul punto, però, si registrano le prime prassi applicative diversificate: e così, ad esempio, mentre il Tribunale di Milano sta disponendo rinvii d’ufficio delle udienze penali con comunicazione del rinvio ad opera della cancelleria, il Tribunale di Venezia (ma anche quello di Padova per quei processi ove sia «inevitabile dover disporre il rinvio in udienza») ha richiesto «al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Venezia di assicurare la presenza di un difensore che sia presente in ciascuna udienza da nominare sostituto ex art. 97 comma 4, c.p.p. per ricevere la comunicazione delle date di rinvio per non gravare le cancellerie del relativo incombente». Il Tribunale di Parma ha raggiunto un accordo con il locale Consiglio dell’Ordine e i verbali d’udienza dei rinvii verranno comunicati a cura della cancelleria agli avvocati titolari. 

Quali attività continueranno a svolgersi? Occorre qui fare attenzione a leggere l’elenco delle eccezioni indicate dal decreto legge dal momento avvertendo subito che: 
(a) non corrispondono interamente alle cause che devono essere trattate durante il periodo feriale (ad esempio le cause di lavoro sono rinviate d’ufficio, non tutti i procedimenti cautelari si celebreranno, ma soltanto quelli che incidono su diritti della persona); 
(b) non corrispondono neppure alle ipotesi in cui non è possibile l’astensione dalle udienze (che detto per incidens nella serata di domenica l’OCF ha provveduto a revocare proprio in quanto il decreto tutela di più dell’astensione escludendo più attività). 
Tra le attività che saranno assicurate rientrano quelli di convalida dell’espulsione allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi (Milano, Venezia). 
Prassi applicative parzialmente diverse si registrano con riferimento al settore delle separazioni e divorzio. E così ad esempio, per il Tribunale di Padova dovranno tenersi le udienze presidenziali della separazione giudiziale e consensuale mentre dovrà essere disposto il rinvio per i procedimenti di divorzio contenzioso o congiunto. Al Tribunale di Roma saranno trattate le separazioni giudiziali, i divorzi giudiziali contenziosi e l’affidamento e mantenimento dei minori mentre le separazioni consensuali e le modifiche di separazione e divorzio verranno rinviate a data da destinarsi e comunicate dalla cancelleria. 
Quanto al penale si ricorda che si potranno tenere le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda. 

Sospensione dei termini. In base al comma 2 «dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [e, cioè, da lunedì] e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». 
E così se, ad esempio, è fissata un’udienza per il 20 marzo e il giudice aveva ordinato di notificare ricorso e decreto entro 10 giorni prima, il termine che sarebbe scaduto nel periodo feriale viene ope legis sospeso. 
Vediamo un esempio di funzionamento con un termine a ritroso. 
Se il giorno 20 marzo è fissata un’udienza soggetta a rito del lavoro il termine (originariamente) fissato di 10 giorni prima cade nel periodo di sospensione. A cose normali, quando c’è un termine a ritroso ed opera la sospensione significa che quel termine scade prima dell’inizio della sospensione. Nel nostro caso questa regola di funzionamento non può evidentemente funzionare così: la sospensione è qui evento eccezionale e imprevedibile e quindi non può che – sempre eccezionalmente – operare pro futuro. Il che significa che il termine scadrà dopo la fine del periodo di sospensione (altrimenti la disposizione non può avere alcun senso e porterebbe ad una decadenza maturata senza scampo!). 
Ciò vale anche, ovviamente, per il processo penale, ad esempio, con riferimento al deposito della lista testi rispetto all’udienza già fissata (e oggi rinviata d’ufficio oppure a tutte secondo l’interpretazione che appare preferibile). 

A quali processi si riferisce la sospensione? Il modo di formulazione delle norme ha fatto sorgere un dubbio: la sospensione dei termini opera per tutte le cause oppure per le cause per le quali era stata fissata un’udienza nel periodo cuscinetto (e, quindi, poi rinviata d’ufficio) come sembrerebbe intendere (per quel che può valere ovviamente non essendo certamente una fonte del diritto) la spiegazione del Ministro quando parla di sospensione che opera per i processi “rinviati”? 
Ebbene, sul punto occorre muovere dalla necessità di dare una lettura delle norme tale per cui lo scopo delle stesse sia perseguito.  
Ecco allora che la lettura deve essere la più ampia ed estesa possibile: la sospensione deve operare per tutti i processi civili e penali “pendenti” e non soltanto per quelli “pendenti” con udienza già fissata e da rinviare d’ufficio. 
Su questa scia si è già mosso, ad esempio, il Tribunale di Parma («deve ritenersi che siano sospesi ex lege tutti i termini processuali relativi a tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari giudicanti, ivi compresi, quindi, i procedimenti per i quali non sono fissate udienze nel periodo intercorrente tra il 9 ed il 22 marzo 2020») e il Tribunale di Lucca in una sua nota (e ciò nonostante che sia stata utilizzata una formula ampia – id est «è stata disposta la sospensione dei termini per il compimento di ogni atto giudiziario» - che richiama, però, più quella della sospensione feriale che quella del d.l.). 

E le impugnazioni? Ecco allora che la “sospensione dei termini” – volendo seguire l’interpretazione estensiva ora prospettata - sembra operare anche con riferimento ai termini di impugnazione ivi compresi quelli di opposizione a decreto ingiuntivo oppure per il ricorso per cassazione. 
Peraltro, la “pendenza” del processo (pur “attenuata”) sussiste anche nelle more del termine per impugnare (in questo senso prende espressamente posizione il Tribunale di Parma).  
Inoltre opererà anche con riferimento all’iscrizione a ruolo: certamente, negli uffici giudiziari nei quali il PCT è attivo non ci saranno problemi per poter notificare ed iscrivere a ruolo a titolo cautelativo onde sterilizzare eventuali diverse interpretazioni.  
In ogni caso, sarà auspicabile che, qualunque lettura si darà del decreto, in caso di errori la giurisprudenza riconosca, ove occorra l’errore scusabile (e ciò anche con riferimento ai termini di impugnazione) determinato (evidentemente) sia dalla peculiare situazione emergenziale in atto, sia dal susseguirsi di norme urgenti che devono essere coordinate sia tra loro (ad esempio il d.l. 9 con il d.l. 10) che con le norme generali di rito sia, ad esempio, delle indicazioni rese dai vari Presidenti dei Tribunali (alcune delle quali abbiamo richiamato qui). 

Iscrizione telematica obbligatoria anche per gli atti di costituzione. Da lunedì 9 marzo e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. 
Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

Dopo il periodo cuscinetto? Quando sarà terminata la prima fase “cuscinetto” (e, ovviamente, salvo diversi provvedimenti) a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari adotteranno le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. 
Potrà, quindi, essere disposta: 
(a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; 
(b) la limitazione, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
(c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione; 
(d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; 
(e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche. 

Udienza civile da remoto. Inoltre i capi degli uffici giudiziari potranno prevedere lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. 

Differimento udienze. Infine potrà esserci la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni previste dall’articolo 2 (alla cui lettura si rinvia). 

Sospensione della prescrizione (a certe condizioni). Il comma 3 prevede che «per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi». 

Limitazione degli effetti sulla legge Pinto. In base al comma 5 dell’articolo 2 ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma dell’articolo 1 e 2 non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020. 

Operatività del d.l. n. 9/2020. Infine occorre ricordare che «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9». 

Infine, una domanda: quid juris per le mediazioni? In via preliminare occorre dire che (a) che la mediazione non è disciplinata dal d.l. e (b) gli organismi di mediazione (pubblici e privati che siano) non potranno che ricevere le domande di mediazione (ed infatti, allo stato non sussiste una chiusura degli uffici) che sarà bene inviare telematicamente (in conformità all’esigenza di evitare quanto più possibili spostamenti e contatti. 
Tuttavia, tenendo conto della situazione di emergenza e delle indicazioni di cui ai vari DPCM, potranno fissare le date degli incontri anche in deroga al termine massimo previsto ovvero rinviare gli incontri già fissati (peraltro, cautela massima dovrà essere prestata da chi impugna una delibera assembleare in quanto dovrà comunicare alla controparte l’avvenuto deposito della domanda di mediazione onde evitare di incorrere in decadenze). 
A tal proposito il Ministero potrebbe anche valutare – onde favorire il più possibile gli incontri - se consentire lo svolgimento delle mediazioni online in deroga anche alle norme regolamentari tecniche sulla piattaforma. 

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