PROCEDIMENTO CIVILE

Valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole

31 Ottobre 2019

Cass. civ., sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 26975

Nell’ambito di un giudizio promosso per il risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, il quale è tenuto ad argomentare congruamente se ritiene di porla, o meno, a fondamento della propria decisione.

 

Istituti

Art. 2733 c.c. (Confessione giudiziale)

 

Massima giurisprudenziale

Cassazione civile, sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 26975. Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149, D. Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato. (Nel caso di specie il giudice di merito ne ha fornito congrua motivazione, in sostanza valorizzando l'assenza di riscontri convergenti di alcun tipo, sebbene gli stessi dovessero ragionevolmente attendersi).