DIRITTI REALI

Servitù di pubblico passaggio e mancato uso. Estinzione

10 Ottobre 2019

Cass. civ., sez. V, 30 settembre 2019, n. 24264

Fattispecie

É necessario, ai fini dell’estinzione della servitù di pubblico passaggio, che l’ente territoriale adotti un provvedimento con cui espressamente riconosce cessato l’uso e l’interesse pubblico, o ponga in essere un comportamento concludente dal quale emerga, in maniera inequivocabile, tale volontà.

 

Istituti

  •   Art. 1027 c.c. (Contenuto del diritto);
  • Art. 1073 c.c. (Estinzione per prescrizione).

 

Cassazione civile, sez. V, 30 settembre 2019, n. 24264. L'estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la sua volontà in tal senso attraverso l'adozione di un provvedimento che riconosca cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato.