DIRITTO PENALE

Quando è possibile disporre la c.d. confisca di valore?

06 Ottobre 2020

Cassazione penale

La c.d. confisca di valore, chiarisce la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25609/20, è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l’indisponibilità materiale di beni da apprendere.

L’imputata ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il GIP gli applicava la pena su sua richiesta in relazione al reato di riciclaggio e disponeva contestualmente la confisca per equivalente nei limiti delle somme di rapporti bancari e/o beni mobili ed immobili a lei appartenenti fino alla concorrenza della somma dovuta.

Nell’esaminare il ricorso, la Cassazione ritiene fondata la censura concernente l’adozione della confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. in luogo della confisca prevista dall’art. 648-quater c.p., rilevando che la costante giurisprudenza della Corte di legittimità ritiene che «la confisca per equivalente del compendio delittuoso possa essere legittimamente disposta solo se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell’attività illecita, di cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell’agente». Per contro, continua la Corte, «l’ablazione per equivalente, o di valore, è invero prevista per il solo caso in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità: in tale caso, l’ablazione per equivalente può riguardare un qualunque bene di cui l’imputato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell’illecito penale a lui contestato, a condizione - si ribadisce - che nella sfera giuridico - patrimoniale del soggetto attivo non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l’esistenza».
Ne discende che, «allorché, nel patrimonio dell’autore del reato ovvero di taluno dei concorrenti, siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter disporre la confisca per equivalente in sentenza (anche di applicazione della pena su richiesta) è necessario previamente disporre, o quantomeno tentare, l’ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato, di tal che la confisca di valore è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l’indisponibilità materiale di beni da apprendere».

Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che, «qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro - bene fungibile per eccellenza -, essa non è assoggettabile a confisca per equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito».
Sulla scorta di tali richiamati principi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio.

 

Fonte: Diritto e Giustizia