DIRITTO PENALE

Mette a disposizione il proprio c/c agli autori di una truffa informatica: risponde di concorso?

05 Marzo 2024

Cassazione penale

Nell'analisi della pronuncia in esame, è il secondo motivo che attrae in particolare la nostra attenzione, con il quale si deduce l'errata qualificazione dei fatti dovendo, l'imputato, quale soggetto che ha messo a disposizione il proprio c/c agli autori di una truffa informatica, rispondere di concorso ex art. 110 nel delitto presupposto di cui all'art. 640-ter c.p. e non anche di riciclaggio.

Il Collegio, per poter dirimere tale controversia, ricorda che ai fini della qualificazione giuridica dei fatti di riciclaggio in caso di messa a disposizione di un conto corrente ove fare transitare somme di denaro provento di delitti contro il patrimonio ed in particolare di truffa informatica, occorre affermare che «risponde del reato ex artt. 110-640-ter c.p. colui che abbia, d'accordo con gli autori materiali della condotta criminosa di sottrazione illecita di somme ed a conoscenza specifica della stessa, ricevuto le somme al fine della successiva redistribuzione; viceversa il soggetto che abbia aperto ed operato sul c/c quale titolare soltanto al fine di permettere agli autori del reato presupposto di venire successivamente in possesso del profitto illecito, risponde proprio del più grave delitto di cui all'art. 648-bis c.p., non sussistendo alcun profilo neppure di mero concorso morale nel reato di truffa informatica. [...] Ai fini, quindi, della distinzione tra concorso nel reato presupposto di truffa informatica e fattispecie di riciclaggio non basta che a seguito della ricostruzione delle condotte poste in essere risulti che il c/c sia stato attivato anteriormente la consumazione del delitto presupposto per affermare la responsabilità del titolare a titolo di concorso nella truffa, ma, occorre anche, che lo stesso titolare abbia avuto conoscenza e consapevolezza dell'utilizzabilità di quel c/c per l'esecuzione di specifici episodi di truffa di cui aveva precisa conoscenza. Fermo restando che, così come anticipato, il dolo può essere configurato anche nella forma eventuale e cioè sotto il profilo dell'avere accettato il rischio del versamento sul proprio conto corrente messo a disposizione di altri di somme di provenienza illecita. Sul punto va richiamato quel (...)

Fonte: Diritto e Giustizia