DIRITTI REALI

Prossimità e condominialità del bene. Autorimesse e locali commerciali non rientrano nell'elenco ex art. 1117 c.c.

27 Settembre 2019

Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2019, n. 23001

Le autorimesse ed i locali commerciali, anche qualora siano situati all’interno del perimetro dell'edificio condominiale, non sono ricompresi fra le parti di proprietà comune elencate nell'art. 1117 c.c., salvo che vi sia apposito titolo d’acquisto contrario.

 

Istituti

o        Art. 1117 c.c. (Parti comuni dell’edificio).

 

Cassazione civile, sez. II, 16 settembre 2019, n. 23001. In tema di condominio, le autorimesse ed i locali commerciali, anche se situati nel perimetro dell'edificio condominiale, non sono inclusi fra le parti di proprietà comune elencati nell'art. 1117 c.c., neppure sotto l'aspetto di ‘parte dell'edificio necessaria all'uso comune’ e il condominio non può perciò giovarsi della relativa presunzione al fine di pretendere il contributo di ogni condomino alle relative spese di manutenzione, così come al condomino che adduca di non essere tenuto al detto contributo per non essere comproprietario di tali locali non incombe l'onere della relativa prova negativa. Al fine di accertare l'obbligo del condomino di sostenere in misura proporzionale le spese di manutenzione di un locale non incluso fra quelli di proprietà comune elencati nell'art. 1117 c.c., occorre, quindi, che sia data la prova dell'appartenenza di detti locali in proprietà comune e al fine anzidetto determinante è l'esame dei titoli di acquisto e delle eventuali convenzioni.