PROCEDIMENTO CIVILE

Prescrizione presuntiva: l’avvocato deve dimostrare il mancato credito con il deferimento del giuramento decisorio

04 Novembre 2021

Cassazione civile

La Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

 

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17071/21, depositata il 16 giugno.

Tizia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in favore dell'avvocato Caio, con il quale era stata richiesta la somma di 32.926,89 euro a titolo di compensi relativi all'attività professionale prestata in favore della suddetta cliente Tizia.

Il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente l'opposizione per ciò che attiene l'eccezione di prescrizione presuntiva.

Il professionista ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile la prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c..

Il giudice di merito, però, avrebbe ritenuto che Tizia si fosse limitata ad eccepire, in relazione ad alcuni incarichi professionali del suo avvocato, l'intervenuta prescrizione presuntiva a fronte della quale il difensore non aveva deferito il giuramento decisorio.

La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare a riguardo che «in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta» (Cass. n. 11195/2007n. 785/1998n. 991/1979, n. 2728/1970).

Nel caso di specie il professionista non ha dedotto di aver deferito il giuramento decisorio, e non ha dimostrato né l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione né che Tizia avesse riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione.

Caio si lamenta anche della nullità dell'ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. in quanto il giudice di merito avrebbe accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva senza considerare che la cliente aveva riconosciuto implicitamente il debito, non avendo proposto alcuna contestazione al Consiglio dell'Ordine.

Anche in questo caso la doglianza è infondata in quanto il Collegio ha sottolineato in precedenza che il riconoscimento del debito deve consistere «in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento d riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore» (Cass. n. 1945/2003) e che per poter configurare una rinuncia tacita per avvalersi della prescrizione deve sussistere «una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui» (Cass. n. 7527/2012).

Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso del professionista.

 

Fonte: Diritto e Giustizia