In caso di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell’accordo così perfezionatosi, ma prima della ratifica del giudice e della pronuncia sentenza le parti possono congiuntamente modificare l’originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo, per cui la sentenza che recepisca il primo accordo, venuto meno, non corrisponde alla richiesta effettiva ed attuale di applicazione della pena.
Fonte: Diritto e Giustizia