PROCEDIMENTO PENALE

Quando sono invocabili gli istituti della giustizia riparativa?

27 Luglio 2023

Cassazione penale

Il protagonista della vicenda ha richiesto l'applicazione della disciplina prevista dalla l. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ordine all'art. 90-bis c.p.p., nonché in subordine il sospendersi del giudizio ai sensi dell'art. 129-bis, comma 4, c.p.p.

La doglianza è inammissibile in quanto nel vigente sistema di diritto processuale, spetta solo all'interessato, a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi e d'inammissibilità del ricorso, di indicare nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, «i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funziona della devoluzione e le ragioni di doglianza» (Cass. n. 57403/2018).

Inoltre, l'art. 90-bis, comma 1, lett. p-bis) e p-ter), (che richiede «l'informativa alla persona offesa quanto alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela») come anche l'art. 129-bis, comma 4 (che prevede che «il giudice, a richiesta dell'imputato, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni») a norma dell'art. 92, comma d.lgs. n. 150/2022, si applicano solo nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022.

Ne consegue che nel caso in esame, non risulta applicabile l'invocata normativa.

 

Fonte: Diritto e Giustizia