PROCEDIMENTO PENALE

Niente patteggiamento se prima non vengono estinti i debiti tributari

21 Ottobre 2020

Cassazione penale

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia propone ricorso contro la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona con cui era stata applicata all’imputato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 74/2000.
Secondo il ricorrente, infatti, la sentenza era stata emessa in violazione dell’art. 13-bis della suddetta legge, in quanto era del tutto mancante la prova dell’avvenuto pagamento del debito tributario, il quale costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’accesso al rito alternativo e sul quale nessuna verifica era stata condotta da parte del Pubblico Ministero, né dell’Autorità giudiziaria, conseguendone perciò l’applicazione di una pena illegale.

 

La Suprema Corte accoglie il ricorso, osservando come il ricorrente abbia richiamato il secondo comma dell’art. 13-bis della legge citata, che ammette al rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. solamente la parte che abbia adempiuto agli obblighi tributari previsti dal precedente comma o, comunque, abbia estinto il debito verso l’Erario attraverso ravvedimento operoso. Tale norma non lascia spazio a dubbi, avendo lo scopo di precludere l’applicazione della pena ex art. 444 a chi non abbia estinto il debito tributario.
La Corte aggiunge che la suddetta norma, letta insieme al precedente art. 13, conduce a rilevare che l’adempimento integrale del debito viene disciplinato dall’art. 13 in qualità di condizione di non punibilità e dal successivo art. 13-bis come circostanza attenuante (al primo comma) e come presupposto ai fini dell’ammissione al rito oggetto dell’art. 444 c.p.p. (al secondo comma).
In tal senso, per il reato contestato all’imputato il pagamento integrale del debito tributario costituisce causa di non punibilità quando la condotta riparatoria venga realizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione inerente al periodo d’imposta successivo, a condizione che l’autore del reato non abbia ancora notizie formali circa accessi, ispezioni, verifiche o altri accertamenti amministrativi o penali.
All’art. 13-bis, invece, è previsto che, fuori dai casi di non punibilità, il pagamento integrale del debito avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado determina la diminuzione della pena e l’eliminazione delle pene accessorie. Al comma successivo, poi, è stabilito che nei casi previsti dal comma 1, nonché in caso di ravvedimento operoso, e sempre fuori dalle cause di non punibilità, l’imputato ha la possibilità di ottenere l’applicazione della pena concordata. Dunque, in assenza dell’estinzione del debito tributario, non sarà possibile richiedere l’applicazione del rito del patteggiamento.
Ricostruito il quadro normativo, gli Ermellini evidenziano che il Giudice avrebbe potuto ammettere le parti al rito di cui all’art. 444 c.p.p. solo dopo aver effettuato una verifica positiva relativa all’avvenuta estinzione dei debiti tributari, verifica di cui non sussiste alcuna traccia.
Per questo motivo, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.

 

Fonte: Diritto e Giustizia