La Suprema Corte sembra così chiudere le porte all'annosa quaestio, sorta all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (il 30 dicembre 2022), e legato all'art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, il quale, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 442 c.p.p., ha previsto che quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro una sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione, che vi provvede de plano.
I fatti contestati
La fattispecie concreta portata all'attenzione della Prima sezione di legittimità vedeva un uomo imputato, e condannato in prime e seconde cure, per tentato omicidio aggravato dai futili motivi ai danni dell'amico, il quale aveva intrattenuto una relazione con la sua fidanzata.
I motivi di gravame interposti dal ricorrente – attinenti alla mancanza dell'elemento psicologico del delitto di omicidio e conseguente riqualificazione dei fatti in lesioni, sull'assenza dei futili motivi e sul diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze – vengono ritenuti inammissibili o generici o infondati dalla Cassazione. (...)
Fonte: Diritto e Giustizia