PROCEDIMENTO CIVILE

La tardività dell’opposizione agli atti esecutivi “non decisa” dal Giudice di merito deve essere delibata in sede di legittimità

12 Aprile 2021

Cassazione civile

La questione della tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal Giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi.  

 

Fonte : Diritto e Giustizia