PROCEDIMENTO CIVILE

La S.C. sul rapporto tra azione di regolamento di confini e novità della domanda

06 Ottobre 2021

«In tema di limiti alla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, non viola il divieto di ius novorum, fermo il rispetto delle preclusioni istruttorie maturate, la deduzione in sede di gravame, da parte del convenuto in azione di regolamento di confini, dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata da controparte perché rientrante nel proprio confine, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, contestando l’estensione dei rispettivi fondi confinanti prospettata dall’attore».

 

La Corte d'Appello di Potenza respingeva l'impugnazione proposta da due coniugi contro la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Lagonegro aveva regolato il confine tra i fondi delle parti sulla base delle mappe catastali, ordinando ai ricorrenti di rimuovere il muro di recinzione realizzato e di restituire la striscia di terreno usurpata: nello specifico, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l'eccezione di usucapione della striscia di terreno contesa, in quanto sollevata solo in appello.

I coniugi ricorrono in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte d'Appello avesse ravvisato la preclusione nel giudizio di secondo grado della mera eccezione di usucapione, essendo quest'ultima volta unicamente al rigetto della domanda avversaria e dunque mera difesa consentita anche in appello.

Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «in tema di limiti alla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, non viola il divieto di ius novorum, fermo il rispetto delle preclusioni istruttorie maturate, la deduzione in sede di gravame, da parte del convenuto in azione di regolamento di confini, dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area rivendicata da controparte perché rientrante nel proprio confine, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, contestando l'estensione dei rispettivi fondi confinanti prospettata dall'attore»: la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, infatti, appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte d'Appello ha erroneamente applicato l'art. 345, comma 2, c.p.c., in quanto i ricorrenti, sin dalla costituzione in primo grado, avevano chiesto di accertare che il muro di recinzione era stato costruito nella loro proprietà, senza alcuno sconfinamento, e solo nell'atto di appello avevano poi formulato, in subordine, l'eccezione di usucapione con riferimento alla striscia di terreno contesa.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione.

 

Fonte: Diritto e Giustizia