DIRITTO PENALE

La S.C. specifica il concetto di cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede

20 Giugno 2023

Cassazione penale

La Corte d'appello, infatti, avrebbe escluso la sola aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., ritenendo sussistente, invece, l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. L'accusato, però, non ci sta, e sostiene che non sia stato considerato il fatto che l'auto si trovava nel parcheggio privato del club sportivo, dotato di una recinzione, chiuso da un cancello e accessibile solo ai soci della medesima struttura. Inoltre, contesta anche l'aggravante inerente la condotta della persona offesa che, per la i giudici, avrebbe lasciato il telefono in auto per necessità, non potendolo riporre altrove.

La doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'aggravamento della pena previsto dall'art. 625, n. 7, c.p., non «è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato». Tale condizione sussiste, quindi, «anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere» (Cass. n. 29171/2020, Cass. n. 9022/2006).

Nel caso di specie, il parcheggio in questione era accessibile, non solo dai soci del circolo sportivo ma anche da parte di terzi, (...)

Fonte: Diritto e Giustizia