Nel respingere una domanda di protezione internazionale, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per pronunciarsi sulla validità degli atti presentati in modalità non telematica.
A tal proposito, il Collegio evidenzia che ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022, negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle corti d’appello e dinanzi alla Corte di Cassazione, opera a far data dal 1° gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica.
È divenuta quindi immediatamente operativa, a partire dal 1° gennaio 2023, la disposizione dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. in ordine alla “obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”: infatti, «il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», ed è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare «concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Tuttavia, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, per esempio quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. (...)
Fonte: Diritto e Giustizia