PROCEDIMENTO PENALE

Il testimone ammette di aver reso una falsa testimonianza e l’imputata registra la conversazione: quale valore?

12 Aprile 2021

Cassazione penale

La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche all’insaputa dell’interlocutore, dall’imputato partecipe o autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale che può essere acquisita nel processo; tuttavia, il contenuto di tale registrazione deve essere valutato dal giudice in modo rigoroso e fornendo adeguata motivazione.  

 

Fonte: Diritto e Giustizia