PROCEDIMENTO CIVILE

Il provvedimento assunto nell’udienza scritta si considera conosciuto dalle parti con la comunicazione del cancelliere

24 Maggio 2023

Cassazione civile

Nell'ambito di una controversia in tema di responsabilità degli amministratori di una s.r.l. e competenza arbitrale secondo le previsioni statutarie, viene sollevata la questione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. Il provvedimento impugnato è infatti stato emesso nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 aseguito di udienza cartolare, a trattazione scritta, prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h), d.l.  n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020, così come modificati dal d.l. n. 28/2020), attualmente assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. da parte della riforma Cartabia.

E' doveroso dunque affermare che il provvedimento oggetto di impugnazione è stato assunto nel contesto di un'udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato “fuori udienza” «con l'ulteriore conseguenza che non può predicarsi l'applicazione della regola generale di cui all'art. 176, comma 2, primo periodo c.p.c., né tantomeno i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte». (...)

 

Fonte: Diritto e Giustizia