PROCEDIMENTO PENALE

Il diniego di applicazione della misura cautelare è impugnabile dal P.M. mediante appello al tribunale del riesame

19 Novembre 2020

Cassazione penale

Non è consentito il ricorso per cassazione contro il diniego di applicazione della misura cautelare richiesta, essendo esso impugnabile dal pubblico ministero mediante appello al tribunale del riesame, ai sensi del comma 1 dell’art. 310 c.p.p.. Qualora ciò avvenga, il ricorso sarà qualificato come gravame di appello, conseguendone la trasmissione degli atti al giudice competente.  

 

Il GIP presso il Tribunale di Lecco convalidava l’arresto dell’indagato per il reato di furto aggravato, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora.
Successivamente, i carabinieri arrestavano il medesimo per il reato di tentata rapina impropria, avendo egli tentato di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento con successiva minaccia e violenza finalizzata ad ottenere l’impunità. Il GIP, al termine dell’udienza di convalida, riqualificava il fatto in furto consumato aggravato dall’esposizione dei beni alla pubblica fede, convalidando l’arresto e disponendo una misura cautelare non detentiva.
A questo punto, il Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale propone ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

 

Gli Ermellini qualificano il ricorso come appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, riaffermando il principio secondo cui il ricorso in sede di legittimità non è consentito contro il diniego di applicazione della misura cautelare richiesta, essendo impugnabile da parte del pubblico ministero mediante appello al tribunale del riesame, ai sensi del comma 1 dell’art. 310 c.p.p..
In conclusione, la Corte di Cassazione pronuncia il seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione – esperibile contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell’arresto o del fermo – non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare richiesta, che è impugnabile dal pubblico ministero con l’appello al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 310, comma 1, c.p.p.; parimenti, allorquando il pubblico ministero, impugnando la misura cautelare emessa dal giudice, estenda il suo gravame anche il titolo di reato ritenuto in sede di convalida dell’arresto o del fermo, l’impugnazione si propone anch’essa con l’appello al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 310, comma 1, c.p.p.; sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale ricorso per cassazione proposto va qualificato come gravame di appello e comporta la trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 310 c.p.p.».

 

Fonte: Diritto e Giustizia