In una recente sentenza in ambito di reati tributari, con specifico riferimento all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del soggetto obbligato a presentare la relativa dichiarazione (fattispecie di cui all'art. 5 d. lgs. n. 74/2000), la Suprema Corte, nel dichiarare infondato il ricorso specifica che i fatti successivi alla commissione del reato non hanno alcuna rilevanza ai fini della valutazione del grado di offesa e che pertanto è al momento della consumazione che devono essere verificati i presupposti integranti la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Fonte: Diritto e Giustizia