PROCEDIMENTO PENALE

È rimessa al giudice di merito l’applicazione della lieve entità

14 Gennaio 2013

Cass. pen., Sez. III, Sentenza 7 Gennaio 2013, n. 167

Ai fini dell’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità devono essere valutate discrezionalmente dal giudice di merito le modalità, le circostanze della condotta, nonché le qualità e quantità della sostanza stupefacente. Questo è quanto deciso dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 167 depositata il 7 gennaio 2013.