PROCEDIMENTO CIVILE

È falsa la copia che viene modificata dopo la notifica della sanzione all’automobilista

10 Ottobre 2007

Trib. Busto Arsizio, Sez. civ,  Sentenza 8 Giugno 2007

In caso di violazione del codice della strada contestata ad un automobilista, la sottoscrizione del verbale, seguita dalla consegna di copia conforme al trasgressore della multa, rende definitivo il documento. La successiva interpolazione mediante aggiunta di caratteri ulteriori rispetto a quelli preesistenti configura un’attività di falsificazione materiale, anche qualora si volesse ripristinare la genuinità del contenuto ideologico dell’atto. Il Tribunale di Busto Arsizio spiega che le valutazioni relative alla lesione del bene giuridico protetto restano estranee al giudizio di accertamento della falsità materiale di un documento impugnato nel processo civile di querela di falso. Tutto ciò, conclude la sentenza, in considerazione dell’eterogeneità del giudizio civile e del procedimento penale di falso: l’uno tendente a dimostrare la non rispondenza al vero di un documento nel suo contenuto obiettivo, e l’altro che ha come finalità la condanna dell’autore del falso.

 

Fattispecie

La Polizia locale del Comune di Uboldo, in provincia di Varese, aveva contestato a un cittadino l’accertamento di una violazione del codice della strada. Contro tale verbale l’automobilista aveva proposto ricorso davanti al giudice di pace sostenendo, tra l’altro, l’errata individuazione del veicolo contravvenzionato che era una Lancia Libra e non una Lancia Y. La Polizia locale, però, aveva prodotto in giudizio una copia del verbale di accertamento nel quale il modello di vettura multata era indicato correttamente, diversamente dalla riproduzione consegnata al conducente. Per il Tribunale di Busto Arsizio la copia del verbale di accertamento della contravvenzione prodotta dalla Polizia locale di Uboldo, per le ragioni esposte, risulta falsa.