DANNI

Il fatto illecito dell’alunno e la responsabilità dell’insegnante ex art. 2048 c.c. Comparsa di costituzione e risposta

29 Novembre 2019

Traccia

Sempronio è insegnante di educazione fisica presso il liceo scientifico di Delta.

Una mattina, mentre la classe a lui affidata è impegnata in una partita di pallavolo nel cortile della scuola, l’alunno Caio, al fine di rimettere in campo il pallone, lo calcia violentemente, colpendo al volto, suo malgrado, Mevia, anch’essa insegnante di educazione fisica.

A causa della botta ricevuta la donna riporta la frattura del setto nasale che non solo le impedisce di svolgere la propria attività lavorativa per circa due mesi ma, al contempo, le comporta un notevole dispendio economico, considerate le ingenti spese mediche sostenute per curare la lesione subita.

Pertanto, l’insegnante cita in giudizio Sempronio e il Ministero della Pubblica Istruzione affinché, accertata la loro responsabilità per quanto verificatosi, vengano condannati al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti a seguito della condotta illecita dell’alunno Caio.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla sua tutela.

 

Articoli di riferimento

Fattispecie

Deve essere esclusa la responsabilità dell’insegnante per il danno cagionato dall’alunno ad un terzo laddove la condotta dal medesimo posta in essere non possa essere qualificata come illecito.

 

Istituti

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 24907. La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dei genitori di un bambino di 7 anni che aveva investito con la bicicletta un bimbo di 4 anni).
  • Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541. L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza).
  • Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983. In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio, verificatosi durante una partita di pallamano svoltasi nella palestra scolastica sotto il controllo dell'insegnante, ai danni di un alunno il quale, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, era caduto scivolando all'esterno del campo da gioco ed urtando contro una panchina la quale, essendo destinata ai giocatori di riserva, era stata ritenuta dal giudice di merito un ordinario completamento dello stesso campo da gioco).
  • Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11270. In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la condotta dell’agente è scriminata soltanto laddove sussista uno stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Non sussiste tale nesso funzionale se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
  • Cass. civ., sez. VI, 31 marzo 2017, n. 8553. L'infortunio occorso durante lo svolgimento di attività sportiva a causa di un contrasto con un altro giocatore non importa la risarcibilità del danno prodotto qualora sussista un collegamento funzionale tra il fatto lesivo e l'azione di gioco. Nel caso in cui l'autore del danno sia un minore sottoposto alla vigilanza di un precettore, l'antigiuridicità dell'evento è il presupposto necessario per configurare la responsabilità del sorvegliante, esclusa dalla dimostrazione dell'inevitabilità dell'accadimento a carico di quest'ultimo .
  • Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1322. Non è configurabile una responsabilità ex art. 2048 c.c. dell'insegnante e del Ministero competente (già della Pubblica Istruzione) per i danni subiti da un terzo, colpito in occasione di una partita di pallavolo tenuta nel cortile di una scuola da una palla lanciata, per rimetterla in campo, con un calcio anziché con le mani, ove sia assente una finalità lesiva e sussista, invece, un collegamento funzionale tra l'azione dell'alunno ed il gioco in atto, senza che assuma rilievo la violazione delle regole del gioco stesso, che esclude lanci con i piedi.
  • Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2015, n. 23202. In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante, è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell'evento e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.
  • Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11188. In relazione alle attività ginniche la responsabilità dell'insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento; o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l'uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose; o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall'insegnante (esclusa, nella specie, la responsabilità del docente per l'infortunio occorso ad una ragazza che si era fratturata un dito colpendo male la palla durante la lezione di pallavolo).

Svolgimento

TRIBUNALE DI ….

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse di Sempronio, nato a ...., il ...., residente in ...., Via ...., n. ...., C.F. ...., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., fax ...., pec ...., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...., Via ...., n. ....,

CONVENUTO

CONTRO

Mevia, nata a ...., il ...., residente in ...., Via ...., n. ...., C.F. ....

ATTRICE

E

Ministero dell'Istruzione, con sede in ...., Via ...., n. ....

CONVENUTO

PREMESSO CHE

Con atto di citazione in data ...., notificato in data .... (doc. 1), Mevia conveniva Sempronio e il Ministero dell'Istruzione nanti l'intestato Tribunale, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma pari ad euro .... a titolo di risarcimento del danno subito in data ...., oltre alla rifusione delle spese mediche sostenute, pari ad euro ....

Con il presente atto si costituisce in giudizio il convenuto Sempronio, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta integralmente la pretesa vantata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

FATTO

In data ...., Sempronio, insegnante di educazione fisica presso il liceo scientifico di Delta, conduceva la classe al medesimo affidata nel cortile della scuola, al fine di impegnarla in una partita di pallavolo.

In tale occasione, l'alunno Caio, al fine di rimettere in campo il pallone, lo calciava violentemente con il piede, colpendo al volto, suo malgrado, l'odierna attrice, anch'essa insegnante di educazione fisica.

Conseguentemente, la donna riportava la frattura del setto nasale e, pertanto, chiedeva a Sempronio ed al Ministero dell'Istruzione il risarcimento del danno subito, anche in sede di negoziazione assistita la quale, però, dava esito negativo.

La pretesa vantata dall'attrice è del tutto infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi di

DIRITTO 

Non sussiste alcuna responsabilità in capo a Sempronio in ordine al danno subito da Mevia nella citata occasione, non avendo l’alunno posto in essere alcun fatto illecito causalmente ricollegato all’evento lesivo alla medesima occorso ed essendo, in ogni caso, evidente che l’odierno convenuto abbia adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il verificarsi dello stesso.

Occorre, infatti, ricordare che l’art. 2048 c.c. richieda, per la sua sussistenza, che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente e che l'insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge non fosse in grado di evitare il fatto.

Ebbene, sotto il primo dei summenzionati profili, giova rilevare che nella fattispecie l'azione dannosa si sia consumata nel corso di un evento sportivo, sia pure connotato da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici. Deve, quindi, farsi riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva, applicabili nel caso di specie.

Al riguardo, si è infatti affermato che il criterio distintivo tra comportamento lecito e quello punibile debba essere individuato nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, dovendosi ritenere senza dubbio illecito l'atto compiuto allo scopo di ledere o con violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco; viceversa, qualora l’evento dannoso sia la conseguenza di un atto realizzato senza la volontà di ledere e se, pur in presenza di violazione delle regole di gioco, l'atto sia a questo funzionalmente connesso, la condotta del soggetto agente non può essere considerata illecita.

Ebbene, nella specie, le modalità di verificazione del sinistro, occorso durante una partita tra compagni di classe – ivi inclusa la circostanza di aver calciato il pallone con cui si disputava la partita di pallavolo, presumibilmente per rimettere la palla in campo - depongono per la mancanza di una finalità di ledere in capo all'alunno e per l'esistenza di collegamento funzionale tra l'azione di questi ed il gioco, seppure attuata mediante violazione delle specifiche regole del gioco. E’, quindi, evidente che la condotta posta in essere da Caio non possa in alcun modo essere considerata illecita, con la conseguenza che alcuna responsabilità in ordine all’evento in questione può essere attribuita all’odierno convenuto il quale, nella propria qualità di insegnante dell’istituto scolastico, potrebbe essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2048 c.c., unicamente laddove sussistesse il predetto presupposto.

Tale affermazione trova conforto anche nella recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale, in una ipotesi analoga a quella di cui si discute, ha affermato che “non è configurabile una responsabilità ex art. 2048 c.c. dell'insegnante e del Ministero competente (già della Pubblica Istruzione) per i danni subiti da un terzo, colpito in occasione di una partita di pallavolo tenuta nel cortile di una scuola da una palla lanciata, per rimetterla in campo, con un calcio anziché con le mani, ove sia assente una finalità lesiva e sussista, invece, un collegamento funzionale tra l'azione dell'alunno ed il gioco in atto, senza che assuma rilievo la violazione delle regole del gioco stesso, che esclude lanci con i piedi”(Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1322).

Peraltro, giova evidenziare che sia l’istituto che Sempronio abbiano adottato tutte le cautele necessarie al fine di prevenire ed evitare il verificarsi di fatti illeciti ad opera degli studenti, circostanza che escluderebbe in ogni caso l’applicabilità della disciplina menzionata.

Tutto ciò premesso, Sempronio, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

  • In via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
  • In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

  1. atto di citazione notificato in data ....;
  2. ….

In via istruttoria si deduce interrogatorio formale del convenuto e prova per testi su tutti i capi dell’espositiva in fatto che, preceduti dalle parole “è vero che”, si intendono integralmente trascritti.

Si indicano quali testimoni i Sigg.ri …., ….

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza nei termini di legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad euro ….

…., lì ….

                                                                                     Avv. …. (firma)

 

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Sempronio, nato a …., il …., residente in …., via …., n. …., C.F. …., delega l’Avv. …., C.F. …., a sottoscrivere il presente atto, conferendogli il potere di rappresentarlo e difenderlo, in ogni fase e grado del presente procedimento, anche d’appello, come nel procedimento di esecuzione ed eventuali opposizioni e di rinnovare precetti. Conferisce altresì ogni facoltà di legge quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, transigere, conciliare, incassare somme dalla controparte, dal debitore, da terzi e dal soccombente, trattenere gli onorari, diritti e spese su dette somme, rilasciare quietanze a saldo, eleggere domicili, nonché di nominare, sostituire a sé, revocare altri procuratori. Dichiara di aver per rato e valido fin d’ora l’operato del costituito procuratore senza necessità di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di Legge.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, d.l. n. 132 del 2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR., di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da inten-dersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44 del 2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48 del 2013.

Elegge domicilio in …., Via …., n. ….

…., lì ….

…. (firma)

E’ autentica

Avv. …. (firma)