DANNI

Atto di citazione. Inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile e risarcimento del danno per mala gestio

16 Settembre 2019

Traccia

Il 20 luglio 2009, Tizio, alla guida della propria autovettura, travolge Caio in quel momento intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.

A seguito del violento urto, Caio, una settimana dopo l’incidente, muore.

Immediatamente dopo il luttuoso evento, la coniuge, Mevia, invia una richiesta di risarcimento dei danni a Tizio e alla compagnia Alfa, che lo assicura per la responsabilità civile, che vengono

quantificati in un importo coincidente con il massimale previsto dalla polizza.

Peraltro, senza alcun valido motivo, la compagnia di assicurazioni non da riscontro alla richiesta che, negli anni a seguire, viene reiterata da Mevia con il preciso scopo di non incorrere nella prescrizione del diritto azionato.

Solo nel mese di gennaio del 2017, la Compagnia Alfa provvede a risarcire il danno liquidandolo in misura corrispondente all’intero massimale previsto dalla polizza.

A fronte di ciò, Mevia, del tutto legittimamente, accetta la somma offerta dalla compagnia a titolo di acconto considerato che, a causa del lungo tempo trascorso, l’ammontare del risarcimento debba essere aggiornato con riferimento ai dati risultanti dalle nuove tabelle di liquidazione dei danni e che debbano essere ricalcolati sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria.

In conseguenza di ciò, Mevia invita Tizio a corrispondere l’ulteriore importo di € 30.000,00 non

coperto dalla polizza.

Appurata la legittimità della richiesta, Tizio versa a Mevia quanto richiesto.

Subito dopo, egli si reca dal proprio legale per verificare se possa azionare qualche pretesa verso la compagnia di assicurazioni Alfa.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla tutela delle sue ragioni.

Articoli di riferimento, Fattispecie, Istituti, Giurisprudenza

Articoli di riferimento

  • Art. 163 c.p.c.

 

Fattispecie

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. In caso di ritardato pagamento da parte dell’istituto assicurativo nei confronti del terzo danneggiato, l'assicurato può chiedere la condanna dell'assicuratore al risarcimento dei danni causati dal ritardato pagamento, anche oltre i limiti del massimale.

 

Istituti

  • D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Assicurazione obbligatoria);
  • Art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli);
  • Art. 1917 c.c. (Assicurazione della responsabilità civile);
  • Art. 1175 c.c. (Comportamento secondo correttezza);
  • Art. 1176 c.c. (Diligenza nell’adempimento);
  • Art. 1375 c.c. (Esecuzione di buona fede);
  • Art. 1224 c.c. (Danni nelle obbligazioni pecuniarie).

 

Giurisprudenza

  • Cassazione civile, sez. III, 15 giugno 2018,  n. 15752.  Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale.
  • Cassazione civile, sez. VI, 19 aprile 2018,  n. 9666. In tema di inadempimento dell'assicuratore della responsabilità civile, all'obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. "mala gestio" propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento; se, invece, il massimale è divenuto incapiente al momento del pagamento, l'assicurato può pretendere dall'assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale; tuttavia, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da "mala gestio" deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
  • Cassazione civile, sez. VI, 21 febbraio 2018, n. 4138. L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l'obbligazione risarcitoria che determina l'entità del debito indennitario. Quando, invece, il credito della vittima ecceda il massimale, l'obbligazione dell'assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall'art. 1224 c.c..
  • Cassazione civile, sez. VI, 26 aprile 2017,  n. 10221. Il danno derivante dal ritardato pagamento da parte dell'istituto assicurativo nei confronti del terzo danneggiato non è rappresentato dai meri interessi di mora, ma consiste nella differenza tra "il risarcimento cui l'assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione" e "la somma che l'assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo dell'assicuratore e della sopravvenuta incapienza del massimale". 
  • Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 2014,  n. 15917. Nel sistema della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora l'assicurato/danneggiante chieda di essere sollevato degli eventuali effetti pregiudizievoli che possano derivare dal comportamento illegittimo della assicurazione per il pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno nell'ambito del massimale e di quelle che potrebbero eccedere tale limite a titolo di interessi e di svalutazione monetaria, la domanda manca della necessaria specificità affinché possa intendersi espressamente proposta come invocazione della responsabilità ultramassimale dell'assicuratore per cd. "mala gestio propria", che si fonda sull'inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione e non - al contrario della cd. "mala gestio impropria" - sulla responsabilità da colpevole ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Svolgimento

Tribunale Civile di ______

Atto di citazione nell'interesse di

 

Tizio nato a  ____________ in data ______________, residente in _____________, via ____________ n.__, C. F. ______________, elettivamente domiciliato in _____________ nella Via _________n.__, presso lo studio dell’avvocato ______________ (codice fiscale ________________, posta certificata __________________, fax: ____________), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti posta in calce del presente atto,

premesso che

 

- In data 20 luglio 2009, verso le ore _____, Tizio percorreva in ________, la via _________ a bordo dell'autoveicolo ______________, targato ____________, di sua proprietà;

- Il predetto autoveicolo era assicurato presso la compagnia di assicurazioni Alfa, con polizza n. ________________,  fino alla data del ______________;

- Giunto all'altezza del civico ________, Tizio investiva Caio durante l'attraversamento dello stesso nelle strisce pedonali;

- A causa delle lesioni riportate nell'impatto, Caio decedeva il successivo 27 luglio 2009, in ______________;

- In data ______ 2009, Mevia, nata a ________, in data ________, residente in ________, nella via ___________ C.F. ____________, coniuge di Caio, nella sua qualità di danneggiata da quanto accaduto, inviava, tramite lettera raccomandata, una richiesta di risarcimento danni all'odierno attore ed alla compagnia Alfa, i quali venivano dalla stessa quantificati in €__________, importo coincidente con il massimale previsto dalla polizza;

- Con ulteriori raccomandate a/r in data _____, _______, ______, allegate al presente atto, Mevia reiterava nei confronti della compagnia Alfa la richiesta di risarcimento dei danni occorsi al marito Caio in conseguenza del sinistro de quo;

- Soltanto nel gennaio 2017, la compagnia Alfa provvedeva a corrispondere quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno nei confronti di Mevia, liquidandolo nella somma di € _________, pari al massimale previsto nella polizza;

- Peraltro, Mevia accettava la somma offerta a titolo di acconto, ritenendo di aver diritto ad un risarcimento in misura maggiore, aggiornato sulla base delle nuove tabelle di liquidazione dei danni ex art. 138 D.Lgs 209/2005,  oltre al ricalcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al __ gennaio 2017;

- Con lettera raccomandata in data ____________, Mevia richiedeva pertanto all'odierno attore la corresponsione dell'ulteriore importo di € 30.000,00 non coperto dalla polizza di cui sopra;

- Con bonifico in data ________, Tizio provvedeva a versare a Mevia l'ulteriore somma richiesta;

- Con raccomandata a/r in data ____________ l'odierno attore richiedeva alla compagnia di assicurazione Alfa il rimborso di quanto corrisposto a Mevia, ma senza ottenere riscontro alcuno;

- Anche il preventivo esperimento del tentativo di mediazione, seppure ritualmente formalizzato, aveva esito negativo.

DIRITTO

- Il caso de quo si inserisce nell'ambito della disciplina in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'art. 122 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e all'art. 2054 c.c.;

- Quest'ultima fattispecie disciplina, in particolare, la responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, il cui conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dello stesso, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;

- Tuttavia, sebbene, in base alla predetta normativa, risultino obbligati in solido il conducente ed il proprietario del veicolo, con la stipulazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile “l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”, così come previsto dall'art. 1917 c.c.;

- E' indubbio, che, nel caso di specie, sia in essere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile tra la compagnia Alfa e l'odierno attore, identificato al numero di polizza ________, con decorrenza dal ______________ e fino alla data del ____________, di cui si allega copia al presente atto;

- E' pacifico, altresì, che in data 20 luglio 2009 Tizio, alla guida del proprio autoveicolo _________ targato ___________, abbia investito Caio, cagionandone il decesso e facendo sorgere l'obbligazione risarcitoria nei confronti della moglie Mevia;

- Orbene, accertata la responsabilità di Tizio nella causazione del sinistro, la compagnia Alfa aveva l'obbligo di rispettare la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 D. Lgs. 209/2005, in particolare i tempi ivi previsti per l'adempimento, ovvero proporre al danneggiato congrua offerta entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria a tal fine, ricezione avvenuta nel luglio 2009;

- La compagnia Alfa ha, invece, provveduto all'adempimento della propria obbligazione soltanto otto anni dopo, nel gennaio 2017, nonostante le reiterate richieste inoltrate da Mevia e senza fornire alcuna motivazione in tal senso;

- E' di tutta evidenza l'illegittimità del comportamento dell'assicuratore nel caso de quo: questi infatti, è tenuto al rispetto delle norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni in generale, tra cui l'obbligo di comportarsi secondo correttezza ex art. 1175 c.c., nonché secondo diligenza e buona fede (ex artt. 1176 e 1375 c.c.);

- Pertanto, è riscontrabile nel caso di specie una responsabilità per mala gestio in capo alla Compagnia Alfa, ravvisabile nell'ingiustificato ritardo nell'adempimento della prestazione nei confronti del danneggiato;

- Infatti, in base al patto di gestione della lite, negozio atipico ed accessorio al contratto di assicurazione con il quale viene data esecuzione al rapporto stesso, l'assicuratore ha assunto la gestione della vertenza di risarcimento del danno causato dal proprio assicurato;

- Nei confronti di quest'ultimo riveste dunque la figura del mandatario, in quanto tale tenuto a curare i suoi interessi adempiendo con diligenza all'obbligo di risarcire il danno;

- Peraltro, la compagnia ha assunto un ingiustificato comportamento dilatorio, posticipando l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria posta a suo carico per ben otto anni e facendo ricadere l'onere economico di tale ritardo sull'odierno attore;

- Tizio, infatti, ha dovuto corrispondere l'importo, eccedente il massimale di polizza, pari ad € 30.000,00 nei confronti di Mevia, dovuto all'aggiornamento del danno sulla base delle nuove tabelle di liquidazione di danni, le quali, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 138 D. Lgs. 209/200, vengono aggiornate annualmente sulla base delle variazioni ISTAT, nonché all'aumento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

- E' indubbio, infatti, che il diritto di Mevia alla corresponsione dell'ulteriore importo di € 30.000,00 non sarebbe sorto qualora la compagnia Alfa avesse eseguito con diligenza e buona fede l'obbligazione di corrispondere l'indennità nei termini di legge;

- Di conseguenza, la responsabilità per mala gestio dell'assicuratore, nei termini sopra descritti, comporta l'obbligo per lo stesso di manlevare l'assicurato anche oltre il predetto  massimale (Cass. Civ., n.6155/2009, Cass. Civ., n. 10221/2017), indennizzandolo dei maggiori danni corrisposti, quali gli effetti pregiudizievoli dell'aumento degli interessi e della svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.

Tutto ciò premesso, Tizio, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

La Compagnia Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____________, nella via _________ n. ___ P. Iva n. ____________,  a comparire dinanzi al Tribunale Civile di _____________, nella nota sede di Via __________, all’udienza che ivi sarà tenuta il giorno _________, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- Accertare e dichiarare la responsabilità oltre il massimale per mala gestio della Compagnia di assicurazione Alfa con riferimento al contratto di assicurazione n.____ stipulato in data _____ con l'odierno attore e, per l'effetto, condannare la Compagnia Alfa alla restituzione nei confronti di Tizio della somma di €30.000,00 per i titoli sopra descritti, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda all’effettivo saldo;

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

Si dichiara che, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 115/2002, il valore della presente controversia è pari ad € 30.000,00 e che il valore del contributo unificato da corrispondere è pari ad €___________.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria al momento dell’iscrizione a ruolo, con riserva di esibizione degli originali se richiesto:

- Contratto di assicurazione stipulato in data ___________;

-Verbale di accertamento sinistro stradale redatto da ________ in data _____;

-Certificato di morte di Caio in data ____;

- Raccomandate a/r di richiesta risarcimento danni inviate da Mevia a Tizio e alla compagnia Alfa in data _____, ___________, ___________ e ________;

- Offerta risarcimento della Compagnia Alfa in data _______ 2017;

- Bonifico della Compagnia Alfa effettuato in data __ gennaio 2017;

- Racc. a/r inviata da Mevia a Tizio in data _______;

- Ricevuta pagamento effettuato da Tizio in data ________;

- Calcolo interessi legali in data _______;

Infine, si fa riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie e di produrre altri documenti anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Luogo e data 

                                                                   Avvocato _______________(firma)

 

PROCURA

Il sottoscritto Tizio, nato a ____ il __________, residente in _________________ via__________ C.F. ___________________, delega

 l'Avv. ________________, del Foro di ____________, a sottoscrivere il presente atto e a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni sua successiva fase e grado, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge; elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in _______, via__________; dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere a procedimento di mediazione ivi previsto, nonché dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, c. 7, d.l. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. Del suddetto decreto legge.

Luogo e data

Firma (Tizio)

E' vera e autentica

Firma Avv. _________