AVVOCATO

In G.U. il decreto ministeriale del "nuovo" esame avvocato

15 Aprile 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2021 n. 89 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13 aprile 2021 (SCARICA IL DECRETO), sulle nuove modalità e procedure di svolgimento dell'esame avvocato.

Il Decreto, che era stato firmato nella serata del 13 aprile dal Ministro della Giustizia, arriva a pochi giorni di distanza dell'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 31/2021.

Di seguito un riassunto delle indicazioni del decreto ministeriale:

Data di inizio delle prove : 20 maggio 2021

 

Modalità sorteggio primo orale: La Commissione centrale, entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello.

Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all'interno delle seguenti fasce:

  • Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano): n. 35 sottocommissioni;
  • Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo, Venezia): n. 12 sottocommissioni;
  • Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze): n. 9 sottocommissioni;
  • Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria): n. 5 sottocommissioni;
  • Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste): n. 3 sottocommissioni.

Entro 10 giorni dalla comunicazione del sorteggio il Presidente di ciascuna Corte procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto. Verrà inserito nell'area personale di ogni il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova di esame, almeno 20 giorni prima della data stabilita.

 

Pubblicità sedute di esame (primo orale): possibilità di collegamento per l'intera durata della seduta da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione nel limite di 40 partecipanti. All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente apre l'aula virtuale per le discussioni e aspetta un tempo da 5 a 10 minuti per consentire il collegamento del candidato da esaminare. È vietata la audio-video registrazione della seduta con qualsiasi mezzo. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell'esame non può essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione.

Le altre persone collegate, diverse dai membri della sottocommissione, devono invece disattivare i propri microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All'esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la discussione e comunicano l'esito della prova.

 

Pubblicità sedute di esame (secondo orale): qualora  la prova si svolga in presenza, è garantita mediante l'accesso e la permanenza nei locali dei candidati e di altri soggetti. Qualora essa si svolga da remoto trovano applicazione le disposizioni dei commi che precedono.

Accesso e permanenza nelle sedi: l'accesso è consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo. Al fine di evitare assembramento il candidato dovrà presentarsi 15 minuti prima dell'orario di convocazione e dovrà lasciare la sede subito dopo la conclusione dell'esame. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non presenti patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei medesimi ed è tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri. Nel corso della discussione il candidato può essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Per l'espletamento della prima prova orale il candidato può portare con se' una penna di propria dotazione. Non sarà consentito l'accesso ai locali di esame ai candidati che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19.

 

Modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione: Il candidato che non intenda sostenere le prove d'esame deve procedere a formalizzare la rinuncia alla domanda di ammissione, tramite sito del Ministero.

 

Modalità di comunicazione della opzione delle materie: il candidato deve accedere all'area personale indicata dall'art. 4 del decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, usando le credenziali in suo possesso, compilando l'apposito modulo. La mancata comunicazione delle materie entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto verrà considerata quale rinuncia alla domanda di partecipazione.

 

Durata della seconda prova orale: fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 7, primo periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, l'effettiva durata della seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

 

PER UN MAGGIOR APPROFONDIMENTO SCARICA IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO