AVVOCATO

Esame avvocati 2019. Chiarimenti sui criteri di valutazione delle prove scritte

05 Dicembre 2019

La Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nominata con D.M. 23 ottobre 2019, preso atto della richiesta di chiarimenti avanzata da una candidata, avente ad oggetto l’inserimento “come elemento necessario ed essenziale della terza prova scritta” anche della “relata di notifica”, espone quanto segue.

La questione in argomento è stata trattata e discussa alla riunione plenaria del giorno 25.11.2019, alla presenza dei Componenti della Commissione Centrale e dei Presidenti delle Sottocommissioni distrettuali.
In quella sede è stato chiarito, con riferimento alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa, la necessità che lo stesso contenga “l’indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti dall’Ordinamento giuridico”, da valutare in rapporto allo specifico atto di volta in volta preso in considerazione.

L’indicazione degli elementi essenziali propri dell’atto di citazione, contenuta nel verbale del 15.11.2019, tra i quali compare – solo tra parentesi - il riferimento alla relata di notifica, deve intendersi meramente esemplificativa, al solo scopo di offrire al candidato lo schema tipico di redazione dell’atto in questione, completo in ogni sua componente, sia essa primaria che secondaria.

È evidente che la relata di notifica, rientrando nell’attività tipica dell’Ufficiale Giudiziario, non possa ritenersi “elemento essenziale” dell’atto anche se, per prassi ormai consolidata in rapporto ad esigenze di celerità e speditezza, la stessa viene di norma predisposta dall’Avvocato prima della consegna del documento all’Ufficiale Giudiziario.

Del resto, la notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario costituisce solo uno dei mezzi previsti dall’Ordinamento per la notificazione dell’atto giudiziario, ben potendosi provvedere – con relate che assumono forma e contenuto peculiari – in via telematica (art 3 bis Legge 53/1994), ovvero a mezzo del servizio postale.

La mancata indicazione della stessa nell’atto processuale non può quindi, in alcun modo, determinare un giudizio negativo in sede di correzione dell’elaborato scritto, ma il suo eventuale inserimento potrà al più essere apprezzato dalla Sottocommissione in termini di maggiore completezza dell’atto, in rapporto ai criteri generali di cui al punto 2 del verbale 15.11.2019.

Fonte: www.giustizia.it