DANNI

Responsabilità professionale della struttura sanitaria

20 Settembre 2019

Cass. civ., sez. IV, 2 settembre 2019, n. 21939

Fattispecie

Il paziente che intenda agire per ottenere il risarcimento del danno patito ha l’onore di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno e, altresì, l’azione od omissione del sanitario; quest’ultimo, invece, ha l'onere della prova contraria in ordine alla colpa ex art. 1218 c.c.

 

Istituti

  • Art. 1218 c.c. (Responsabilità del debitore)

 

Cassazione civile, sez. IV, 2 settembre 2019, n. 21939. In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno, che può consistere nell'aggravamento della patologia preesistente ovvero nell'insorgenza di una nuova patologia, e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.