SOCIETÀ IN GENERE

L’indirizzo PEC di una società cancellata dal registro delle imprese è ancora utilizzabile per la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento?

08 Agosto 2023

Cassazione civile

La Corte d'Appello veneziana accoglieva il reclamo proposto dai soci protagonisti della vicenda, rilevando che la notifica dell'istanza di fallimento non era stata neppure tentata nei confronti della società debitrice, ma era avvenuta rispetto ai suddetti soci solamente a udienza già celebrata, violando, così, il principio del contraddittorio.

L'AdE ricorre, quindi, in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l'errore da parte della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che la cit. notifica non fosse stata effettuata alla società debitrice senza preoccuparsi di acquisire la prova dell'attività compiuta dalla cancelleria, la quale, a sua volta, aveva provveduto a eseguire la notifica all'indirizzo PEC della società indicato nel registro delle imprese.

La doglianza è fondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità «in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese» (Cass. n. 25701/2017, Cass. n. 602/2017, Cass. n. 17946/2016). Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, poichè la cancelleria ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo della società risultante dal registro delle imprese, nel rispetto dei termini abbreviati fissati ex art. 15, comma 5, l. fall. (...)

 

Fonte: Diritto e Giustizia