SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il dilemma dei monopattini: sì o no al casco per i maggiorenni?

26 Febbraio 2021

Tar Toscana

Il TAR di Firenze ribadisce, in tema di viabilità comunale, il campo di competenza del Sindaco. Nel caso di specie non spetta a quest’ultimo, bensì ai dirigenti, prendere provvedimenti a riguardo. 
 
Due società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nella città di Firenze impugnavano l’ordinanza del Sindaco della suddetta città, con la quale egli imponeva, anche ai maggiorenni, l’obbligo di indossare il casco. Le due società lamentavano il vizio di incompetenza da parte del Comune toscano.

La giurisprudenza ha precedentemente chiarito che «i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente» e «soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale».

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.

 

Fonte: Diritto e Giustizia