FAMIGLIA

Assegno di divorzio. Esclusione del diritto in favore dell’ex moglie

13 Settembre 2019

Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2019, n. 21926

La Suprema Corte di Cassazione ha escluso il diritto all’assegno di divorzio in favore – in questo caso - dell’ex moglie, quando il patrimonio della donna sia stato formato interamente dall’ex marito in corso di matrimonio, dovendo ritenersi che quest’ultimo, così facendo, abbia già dato attuazione ai principi solidaristici sanciti dalla legge.

 

Istituti

  • Art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898.

 

Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 2019, n. 21926. Va escluso il diritto ad un assegno di divorzio in caso di formazione dell'intero patrimonio dell'ex moglie da parte dell'ex marito, atteso che il comportamento in corso di matrimonio dell'ex marito ha già dato attuazione ai principi di solidarietà, consentendo alla ex moglie di affrontare la fase successiva allo scioglimento del vincolo in condizioni di assoluta agiatezza, anche compensando il sacrificio delle aspettative professionali della stessa.